Sentenza 85/1969 (ECLI:IT:COST:1969:85)
Massima numero 3286
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANDULLI - Redattore BENEDETTI
Udienza Pubblica del
02/04/1969; Decisione del
02/04/1969
Deposito del 17/04/1969; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 85/69 D. ASSISTENZA E PREVIDENZA FORENSE - LEGGE 5 LUGLIO 1965, N. 798, ARTT. 3 E 4 - CONTRIBUTI A FAVORE DELLA CASSA DI PREVIDENZA DEGLI AVVOCATI E PROCURATORI - NON VIOLA L'ART. 53 COST. - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 85/69 D. ASSISTENZA E PREVIDENZA FORENSE - LEGGE 5 LUGLIO 1965, N. 798, ARTT. 3 E 4 - CONTRIBUTI A FAVORE DELLA CASSA DI PREVIDENZA DEGLI AVVOCATI E PROCURATORI - NON VIOLA L'ART. 53 COST. - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Non e' fondata, in riferimento all'art. 53 Cost., la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 3 e 4 della legge 5 luglio 1965, n. 798 riguardante la previdenza e assistenza forense che impongono il pagamento di contributi a favore della cassa di previdenza degli avvocati e procuratori legali poiche' - come la Corte ha avuto occasione di statuire con la precedente sentenza n. 23 del 1968 - le prestazioni patrimoniali imposte dai citati articoli sono da considerare tributi lato sensu giudiziari e, in quanto tali, estranei all'ambito di applicazione del richiamato precetto costituzionale il quale ha riguardo soltanto a prestazione di servizi il cui costo non si puo' determinare divisibilmente.
Non e' fondata, in riferimento all'art. 53 Cost., la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 3 e 4 della legge 5 luglio 1965, n. 798 riguardante la previdenza e assistenza forense che impongono il pagamento di contributi a favore della cassa di previdenza degli avvocati e procuratori legali poiche' - come la Corte ha avuto occasione di statuire con la precedente sentenza n. 23 del 1968 - le prestazioni patrimoniali imposte dai citati articoli sono da considerare tributi lato sensu giudiziari e, in quanto tali, estranei all'ambito di applicazione del richiamato precetto costituzionale il quale ha riguardo soltanto a prestazione di servizi il cui costo non si puo' determinare divisibilmente.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 53
Altri parametri e norme interposte