Sentenza 85/1969 (ECLI:IT:COST:1969:85)
Massima numero 3287
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANDULLI - Redattore BENEDETTI
Udienza Pubblica del
02/04/1969; Decisione del
02/04/1969
Deposito del 17/04/1969; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 85/69 E. ASSISTENZA E PREVIDENZA - LEGGE 5 LUGLIO 1965, N. 798, ARTT. 3 E 4 - CONTRIBUTI A FAVORE DELLA CASSA DI PREVIDENZA DEGLI AVVOCATI E PROCURATORI - NON VIOLA L'ART. 98, PRIMO COMMA, COST. - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 85/69 E. ASSISTENZA E PREVIDENZA - LEGGE 5 LUGLIO 1965, N. 798, ARTT. 3 E 4 - CONTRIBUTI A FAVORE DELLA CASSA DI PREVIDENZA DEGLI AVVOCATI E PROCURATORI - NON VIOLA L'ART. 98, PRIMO COMMA, COST. - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Non e' fondata, in riferimento all'art. 98, comma primo, Cost., per il quale i pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione, la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 3 e 4 della legge 5 luglio 1965, n. 798 riguardante la previdenza e assistenza forense che fanno obbligo ai cancellieri e agli uffici del registro di riscuotere e versare alla Cassa di previdenza degli avvocati e procuratori legali i contributi gravanti sui decreti penali di condanna non opposti, in quanto il carattere pubblico dell'ente cui i contributi in questione vengono devoluti, le pubbliche finalita' previdenziali che ne hanno determinato l'imposizione e la loro connessione con la prestazione di un servizio giudiziario consentono di ritenere che il particolare sistema di riscossione e versamento posto dalle indicate norme a carico dei cancellieri e degli uffici del registro non contrasti con il richiamato precetto costituzionale.
Non e' fondata, in riferimento all'art. 98, comma primo, Cost., per il quale i pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione, la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 3 e 4 della legge 5 luglio 1965, n. 798 riguardante la previdenza e assistenza forense che fanno obbligo ai cancellieri e agli uffici del registro di riscuotere e versare alla Cassa di previdenza degli avvocati e procuratori legali i contributi gravanti sui decreti penali di condanna non opposti, in quanto il carattere pubblico dell'ente cui i contributi in questione vengono devoluti, le pubbliche finalita' previdenziali che ne hanno determinato l'imposizione e la loro connessione con la prestazione di un servizio giudiziario consentono di ritenere che il particolare sistema di riscossione e versamento posto dalle indicate norme a carico dei cancellieri e degli uffici del registro non contrasti con il richiamato precetto costituzionale.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 98
co. 1
Altri parametri e norme interposte