Sentenza 87/1969 (ECLI:IT:COST:1969:87)
Massima numero 3289
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANDULLI  - Redattore REALE N.
Udienza Pubblica del  02/04/1969;  Decisione del  02/04/1969
Deposito del 17/04/1969; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  3290


Titolo
SENT. 87/69 A. PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ENTE ASSOGGETTATO A LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - ACCERTAMENTO DEI CREDITI NEI SUOI CONFRONTI - RICHIAMO DELL'ART. 52, SECONDO COMMA, E APPLICABILITA' DELLE NORME RIGUARDANTI LA FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO FALLIMENTARE - PRETESA VIOLAZIONE DELL'ART. 24, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 201 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), nella parte in cui richiama il secondo comma dell'art. 52 e rende applicabili all'accertamento dei crediti dell'ente assoggettato a liquidazione coatta amministrativa, le norme circa la formazione dello stato passivo fallimentare, con gli adattamenti preveduti negli artt. 207, 208 e 209 del predetto decreto.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24  co. 1

Altri parametri e norme interposte