Sentenza 87/1969 (ECLI:IT:COST:1969:87)
Massima numero 3290
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANDULLI - Redattore REALE N.
Udienza Pubblica del
02/04/1969; Decisione del
02/04/1969
Deposito del 17/04/1969; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
3289
Titolo
SENT. 87/69 B. PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA E AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA - DESIGNAZIONE DA PARTE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DELL'ORGANO LIQUIDATORE - ACCERTAMENTO DEL PASSIVO SENZA IMMEDIATO INTERVENTO DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA - PRECLUSIONE PER I CREDITORI DI AZIONI INDIVIDUALI - VIOLAZIONE DELLA GARANZIA DELLA TUTELA GIURISDIZIONALE - ESCLUSIONE - GIUSTIFICAZIONE.
SENT. 87/69 B. PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA E AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA - DESIGNAZIONE DA PARTE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DELL'ORGANO LIQUIDATORE - ACCERTAMENTO DEL PASSIVO SENZA IMMEDIATO INTERVENTO DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA - PRECLUSIONE PER I CREDITORI DI AZIONI INDIVIDUALI - VIOLAZIONE DELLA GARANZIA DELLA TUTELA GIURISDIZIONALE - ESCLUSIONE - GIUSTIFICAZIONE.
Testo
Dal fatto che la procedura per l'accertamento passivo, in correlazione alla struttura ed alle finalita' della liquidazione coatta amministrativa, si svolga a cura di un commissario liquidatore, designato e soggetto al controllo della pubblica amministrazione, senza l'immediato intervento dell'autorita' giudiziaria (diversamente da quanto previsto per l'ordinaria procedura fallimentare), e che, in pendenza di tale procedura, sia precluso ai creditori l'esercizio di azioni individuali di cognizione, non deriva violazione della garanzia di tutela giurisdizionale. Si tratta infatti di liquidazione attinente all'obbligatorio espletamento di un preventivo procedimento amministrativo volto a tutelare la par condicio creditorum unitamente all'interesse pubblico; le quali si risolvono nella improponibilita' soltanto temporanea delle domande giudiziali.
Dal fatto che la procedura per l'accertamento passivo, in correlazione alla struttura ed alle finalita' della liquidazione coatta amministrativa, si svolga a cura di un commissario liquidatore, designato e soggetto al controllo della pubblica amministrazione, senza l'immediato intervento dell'autorita' giudiziaria (diversamente da quanto previsto per l'ordinaria procedura fallimentare), e che, in pendenza di tale procedura, sia precluso ai creditori l'esercizio di azioni individuali di cognizione, non deriva violazione della garanzia di tutela giurisdizionale. Si tratta infatti di liquidazione attinente all'obbligatorio espletamento di un preventivo procedimento amministrativo volto a tutelare la par condicio creditorum unitamente all'interesse pubblico; le quali si risolvono nella improponibilita' soltanto temporanea delle domande giudiziali.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte