Sentenza 88/1969 (ECLI:IT:COST:1969:88)
Massima numero 3291
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del
08/05/1969; Decisione del
08/05/1969
Deposito del 14/05/1969; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 88/69. RECLUTAMENTO DELL'ESERCITO - REATI MILITARI - FACOLTA' DEL CONSIGLIO DI LEVA DI ANNULLARE LA DICHIARAZIONE DI RENITENZA - VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 3 E 112 DELLA COSTITUZIONE - GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - IRRILEVANZA DELLA QUESTIONE NEI CONFRONTI DEL PROCESSO PENALE A QUO - INAMMISSIBILITA'.
SENT. 88/69. RECLUTAMENTO DELL'ESERCITO - REATI MILITARI - FACOLTA' DEL CONSIGLIO DI LEVA DI ANNULLARE LA DICHIARAZIONE DI RENITENZA - VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 3 E 112 DELLA COSTITUZIONE - GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - IRRILEVANZA DELLA QUESTIONE NEI CONFRONTI DEL PROCESSO PENALE A QUO - INAMMISSIBILITA'.
Testo
Una questione di legittimita' costituzionale relativamente agli artt. 188, 189 e 191 del R.D. 24 febbraio 1938, n. 329, (t.u. sul reclutamento), poi sostituito dal D.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237, che riconosce al Consiglio di leva la facolta' di annullare la dichiarazione di renitenza, sollevata per contrasto con il principio di eguaglianza e con il principio della obbligatorieta' dell'azione penale (artt. 3 e 112 della Costituzione), e' palesemente irrilevante quando sia prospettata nel corso di un procedimento penale iniziato nei confronti di chi sia stato gia' denunciato come renitente all'autorita' giudiziaria: infatti, comunque si dovesse decidere la questione in oggetto, nessuna conseguenza ne deriverebbe sul procedimento penale stesso ed anzi, perfino ove l'intera disciplina dei poteri dei Consigli di leva in ordine alla denuncia dei renitenti fosse, in ipotesi, dichiarata incostituzionale, non soltanto permarrebbe il reato, ma ne risulterebbe confermato e ne sarebbe reso ancor piu' rigoroso il dovere di rapporto, gravante sui Consigli di leva come su ogni altro pubblico ufficiale, a norma dell'art. 2, secondo comma, del codice di procedura penale.
Una questione di legittimita' costituzionale relativamente agli artt. 188, 189 e 191 del R.D. 24 febbraio 1938, n. 329, (t.u. sul reclutamento), poi sostituito dal D.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237, che riconosce al Consiglio di leva la facolta' di annullare la dichiarazione di renitenza, sollevata per contrasto con il principio di eguaglianza e con il principio della obbligatorieta' dell'azione penale (artt. 3 e 112 della Costituzione), e' palesemente irrilevante quando sia prospettata nel corso di un procedimento penale iniziato nei confronti di chi sia stato gia' denunciato come renitente all'autorita' giudiziaria: infatti, comunque si dovesse decidere la questione in oggetto, nessuna conseguenza ne deriverebbe sul procedimento penale stesso ed anzi, perfino ove l'intera disciplina dei poteri dei Consigli di leva in ordine alla denuncia dei renitenti fosse, in ipotesi, dichiarata incostituzionale, non soltanto permarrebbe il reato, ma ne risulterebbe confermato e ne sarebbe reso ancor piu' rigoroso il dovere di rapporto, gravante sui Consigli di leva come su ogni altro pubblico ufficiale, a norma dell'art. 2, secondo comma, del codice di procedura penale.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 112
Altri parametri e norme interposte