Sentenza 89/1969 (ECLI:IT:COST:1969:89)
Massima numero 3292
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA - Redattore DE MARCO
Udienza Pubblica del
08/05/1969; Decisione del
08/05/1969
Deposito del 14/05/1969; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 89/69. PREVIDENZA ED ASSISTENZA SOCIALE - GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - DIPENDENTI STATALI - E.N.P.A.S. - LEGGE 19 GENNAIO 1942, N. 22, ART. 2 - PRESTAZIONI DELL'ENTE - LIMITE TEMPORALE - RIPETIZIONE DI UNA SOMMA IN VIA ECCEZIONALE ACCORDATA AD UN ASSISTITO - MANIFESTA IRRILEVANZA DELLA QUESTIONE AI FINI DELLA DEFINIZIONE DEL GIUDIZIO A QUO - INAMMISSIBILITA'.
SENT. 89/69. PREVIDENZA ED ASSISTENZA SOCIALE - GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - DIPENDENTI STATALI - E.N.P.A.S. - LEGGE 19 GENNAIO 1942, N. 22, ART. 2 - PRESTAZIONI DELL'ENTE - LIMITE TEMPORALE - RIPETIZIONE DI UNA SOMMA IN VIA ECCEZIONALE ACCORDATA AD UN ASSISTITO - MANIFESTA IRRILEVANZA DELLA QUESTIONE AI FINI DELLA DEFINIZIONE DEL GIUDIZIO A QUO - INAMMISSIBILITA'.
Testo
La questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2 della legge 19 gennaio 1942, n. 22, istitutiva dell'E.N.P.A.S., in base al quale, per effetto del relativo regolamento di esecuzione, le prestazioni assistenziali dell'Ente sono soggette al limite temporale di 180 giorni all'anno, sollevata con riferimento all'art. 38, secondo comma, della Costituzione, e' inammissibile per manifesta irrilevanza ai fini della definizione del giudizio di merito, instaurato dall'E.N.P.A.S. nei confronti di una propria assistita per la ripetizione di una somma di denaro da quest'ultima riscossa, ad espressa condizione di impiegarla per un pagamento, poi non effettuato.
La questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2 della legge 19 gennaio 1942, n. 22, istitutiva dell'E.N.P.A.S., in base al quale, per effetto del relativo regolamento di esecuzione, le prestazioni assistenziali dell'Ente sono soggette al limite temporale di 180 giorni all'anno, sollevata con riferimento all'art. 38, secondo comma, della Costituzione, e' inammissibile per manifesta irrilevanza ai fini della definizione del giudizio di merito, instaurato dall'E.N.P.A.S. nei confronti di una propria assistita per la ripetizione di una somma di denaro da quest'ultima riscossa, ad espressa condizione di impiegarla per un pagamento, poi non effettuato.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 38
co. 2
Altri parametri e norme interposte