Ordinanza 81/2020 (ECLI:IT:COST:2020:81)
Massima numero 42576
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CARTABIA  - Redattore MORELLI
Udienza Pubblica del  08/04/2020;  Decisione del  08/04/2020
Deposito del 24/04/2020; Pubblicazione in G. U. 29/04/2020
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Circolazione stradale - Patente di guida - Divieto di rilascio ai condannati per reati in materia di stupefacenti - Carattere automatico del diniego, preclusivo di valutazioni in concreto - Denunciata irragionevolezza e violazione della libertà di circolazione - Censure identiche ad altre già dichiarate non fondate - Manifesta infondatezza delle questioni.

Testo
Sono dichiarate manifestamente infondate, perché identiche ad altre già dichiarate non fondate, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dai Tribunali di Torino e di Milano, in riferimento agli artt. 3 e 16 Cost. - dell'art. 120, comma 1, del d.lgs. n. 285 del 1992, come sostituito dall'art. 3, comma 52, lett. a), della legge n. 94 del 2009, nella parte in cui prevede il diniego in via automatica del rilascio della patente di guida alle persone condannate per i reati di cui agli artt. 73 e 74 del testo unico di cui al d.P.R. n. 309 del 1990. I rimettenti non propongono nessun nuovo argomento che non sia già stato affrontato dalla sentenza n. 80 del 2019, che, nell'esaminare identiche censure, ha escluso sia che la libertà di circolare comporti, di per sé, il diritto di guidare veicoli a motore, sia che le ragioni che hanno comportato il superamento dell'automatismo della revoca prefettizia ad opera della sentenza n. 22 del 2018 siano analogamente riferibili al diniego del titolo abilitativo. Quest'ultimo, infatti, riflette una condizione ostativa che, diversamente dalla revoca del titolo, opera a monte del suo conseguimento e non incide su alcuna aspettativa consolidata dell'interessato, né ricorre, in questo caso, la contraddizione tra obbligatorietà del provvedimento amministrativo e facoltatività della parallela misura adottabile dal giudice penale in relazione alla medesima fattispecie di reato. Inoltre, l'effetto ostativo al conseguimento della patente, previsto dalla disposizione censurata, non incide in modo "indifferenziato" sulla posizione dei soggetti condannati per reati in materia di stupefacenti, poiché la diversa gravità del reato commesso, unitamente alla condotta del reo successiva alla condanna, assume determinante rilievo ai fini del possibile conseguimento di un provvedimento riabilitativo che restituisce al condannato il diritto a richiedere la patente di guida. (Precedenti citati: sentenze n. 80 del 2019, n. 22 del 2018, n. 274 del 2016 e n. 6 del 1962).

Atti oggetto del giudizio

codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)    n.   art. 120  co. 1

legge  15/07/2009  n. 94  art. 3  co. 52

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 16

Altri parametri e norme interposte