Ordinanza 93/1969 (ECLI:IT:COST:1969:93)
Massima numero 3296
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore DE MARCO
Udienza Pubblica del  08/05/1969;  Decisione del  08/05/1969
Deposito del 14/05/1969; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 93/69. SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE NEI CONFRONTI DELLE PERSONE PERICOLOSE PER LA SICUREZZA E PER LA PUBBLICA MORALITA' - DIFFIDA DEL QUESTORE - MERA RIPROPOSIZIONE DELLA QUESTIONE - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.

Testo
Deve dichiararsi manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, sulle misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralita', nella parte in cui detto articolo dispone "possono essere diffidati dal Questore", e di ogni altra conseguenziale questione sulla stessa legge, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 13, secondo comma, della Costituzione, perche' gia' decisa in tal senso con sentenza costituzionale n. 32 del 27 febbraio 1969.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 13  co. 2

Altri parametri e norme interposte