Ordinanza 95/1969 (ECLI:IT:COST:1969:95)
Massima numero 3298
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore BRANCA
Udienza Pubblica del  08/05/1969;  Decisione del  08/05/1969
Deposito del 14/05/1969; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 95/69. LAVORO - LEGGE 14 LUGLIO 1959, N. 741, RECANTE NORME TRANSITORIE PER GARANTIRE MINIMI DI TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO ("ERGA OMNES") - ADDETTI ALLE INDUSTRIE EDILIZIE - CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO 24 LUGLIO 1959, ART. 12, RESO OBBLIGATORIO DAL D.P.R. 9 MAGGIO 1961, N. 868 - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.

Testo
La questione di legittimita' costituzionale dell'articolo unico del D.P.R. 9 maggio 1961, n. 868, per la parte in cui rende obbligatorio erga omnes l'art. 12 del contratto collettivo 1 ottobre 1959 (integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959, da valere per gli operai dipendenti dalle imprese delle industrie edilizia e affini della provincia di Macerata), promossa con ordinanza 9 ottobre 1968 del Pretore di Recanati, in riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione, e' manifestamente infondata considerato che dopo la pronuncia dell'ordinanza di rimessione, con sentenza n. 33 del 27 febbraio 1969, questa Corte ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale della norma suddetta, che era stata impugnata anche da altro giudice.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 76

Costituzione  art. 77  co. 1

Altri parametri e norme interposte