Sentenza 97/1969 (ECLI:IT:COST:1969:97)
Massima numero 3307
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA - Redattore BONIFACIO
Udienza Pubblica del
22/05/1969; Decisione del
22/05/1969
Deposito del 10/06/1969; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 97/69 G. INDUSTRIA E COMMERCIO - MAGAZZINI DI VENDITA A PREZZO UNICO - NORME DELLA LEGISLAZIONE VIGENTE - INTERPRETAZIONE GIURISPRUDENZIALE SECONDO I PRINCIPI EX ART. 41 DELLA COSTITUZIONE - RILASCIO DELLA LICENZA DI VENDITA - COMPETENZA DEL PREFETTO - CRITERI DI ESERCIZIO - FINI CONSENTITI O INTERDETTI - ALTRI LIMITI - CONTROLLI.
SENT. 97/69 G. INDUSTRIA E COMMERCIO - MAGAZZINI DI VENDITA A PREZZO UNICO - NORME DELLA LEGISLAZIONE VIGENTE - INTERPRETAZIONE GIURISPRUDENZIALE SECONDO I PRINCIPI EX ART. 41 DELLA COSTITUZIONE - RILASCIO DELLA LICENZA DI VENDITA - COMPETENZA DEL PREFETTO - CRITERI DI ESERCIZIO - FINI CONSENTITI O INTERDETTI - ALTRI LIMITI - CONTROLLI.
Testo
In base alle norme della legislazione vigente, rigorosamente e costantemente interpretate nella giurisprudenza successiva alla Costituzione in conformita' dei principi desumibili dall'art. 41 della Carta, il potere del prefetto circa il rilascio delle licenze per i magazzini a prezzo unico (al pari del potere del sindaco per le licenze dei normali esercizi commerciali) deve tendere a disciplinare l'iniziativa economica in funzione di scopi di utilita' sociale e non di interessi meramente settoriali. Un suo esercizio a fini diversi da quelli consentiti dalla legge trova remora nelle modalita' del procedimento, nei pareri necessari e nell'obbligo di motivazione dei provvedimenti, e puo' essere represso con i normali rimedi giurisdizionali.
In base alle norme della legislazione vigente, rigorosamente e costantemente interpretate nella giurisprudenza successiva alla Costituzione in conformita' dei principi desumibili dall'art. 41 della Carta, il potere del prefetto circa il rilascio delle licenze per i magazzini a prezzo unico (al pari del potere del sindaco per le licenze dei normali esercizi commerciali) deve tendere a disciplinare l'iniziativa economica in funzione di scopi di utilita' sociale e non di interessi meramente settoriali. Un suo esercizio a fini diversi da quelli consentiti dalla legge trova remora nelle modalita' del procedimento, nei pareri necessari e nell'obbligo di motivazione dei provvedimenti, e puo' essere represso con i normali rimedi giurisdizionali.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 41
Altri parametri e norme interposte