Sentenza 97/1969 (ECLI:IT:COST:1969:97)
Massima numero 3308
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore BONIFACIO
Udienza Pubblica del  22/05/1969;  Decisione del  22/05/1969
Deposito del 10/06/1969; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  3301  3302  3303  3304  3305  3306  3307  3309


Titolo
SENT. 97/69 H. INDUSTRIA E COMMERCIO - MAGAZZINI DI VENDITA - REGOLAMENTAZIONE LEGISLATIVA - POSSIBILE OGGETTO DELLA LICENZA PREFETTIZIA - LIMITI - OBBLIGO DEL TITOLARE DI CHIEDERE ANCHE LA NORMALE LICENZA COMUNALE - EVENTUALITA' - FONDAMENTO RAZIONALE - POTERI DELL'AUTORITA' AMMINISTRATIVA - FINALITA' - TUTELA ESCLUSIVA DEI COMMERCIANTI AL MINUTO - INSUSSISTENZA - RESTRIZIONI LEGISLATIVE - CONSEGUENZE - DANNO PER I CONSUMATORI - ESCLUSIONE.

Testo
Nella regolamentazione legislativa dei magazzini di vendita a prezzo unico, sia le delimitazioni dell'oggetto della licenza prefettizia che a norma dell'art. 2 del decreto del 1938 puo' essere accordata solo per certi tipi di merci da vendersi con determinate modalita', sia il conseguente obbligo, per il titolare della licenza, di richiedere, quando intenda vendere anche merci diverse da quelle descritte nell'articolo suddetto, la normale licenza comunale, hanno un fondamento di razionalita'. Il potere attribuito in materia all'autorita' amministrativa non e' stato certamente preordinato all'esclusiva tutela dei commercianti al minuto. Pertanto le restrizioni consentite nell'attuale regime delle licenze non si risolvono in un danno per i consumatori.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 0

Altri parametri e norme interposte