Sentenza 98/1969 (ECLI:IT:COST:1969:98)
Massima numero 3310
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA - Redattore CAPALOZZA
Udienza Pubblica del
22/05/1969; Decisione del
22/05/1969
Deposito del 10/06/1969; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 98/69. PREVIDENZA E ASSISTENZA - INAM - COSTO DELLE PRESTAZIONI EROGATE AI LAVORATORI - DIRITTO DI RIVALSA NEI CONFRONTI DEI DATORI DI LAVORO INADEMPIENTI NEL PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI - ART. 38, PRIMO COMMA, CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE 3 GENNAIO 1939, MANTENUTO IN VIGORE DALL'ART. 43 DEL D.L.L. 23 NOVEMBRE 1944, N. 369; ART. 36 STATUTO CASSA NAZIONALE ADDETTI AL COMMERCIO, APPROVATO CON R.D. 20 DICEMBRE 1932, N. 1705 - VALORE DI LEGGE - ESCLUSIONE - GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - INAMMISSIBILITA'.
SENT. 98/69. PREVIDENZA E ASSISTENZA - INAM - COSTO DELLE PRESTAZIONI EROGATE AI LAVORATORI - DIRITTO DI RIVALSA NEI CONFRONTI DEI DATORI DI LAVORO INADEMPIENTI NEL PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI - ART. 38, PRIMO COMMA, CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE 3 GENNAIO 1939, MANTENUTO IN VIGORE DALL'ART. 43 DEL D.L.L. 23 NOVEMBRE 1944, N. 369; ART. 36 STATUTO CASSA NAZIONALE ADDETTI AL COMMERCIO, APPROVATO CON R.D. 20 DICEMBRE 1932, N. 1705 - VALORE DI LEGGE - ESCLUSIONE - GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - INAMMISSIBILITA'.
Testo
Le disposizioni - contenute nell'art. 38, primo comma, del contratto collettivo nazionale 3 gennaio 1939, mantenuto in vigore dall'art. 43 del D.L.Lgt. 23 novembre 1944, n. 369, e nell'art. 36 dello statuto della Cassa naz. malattie per gli addetti al commercio, approvato con r.d. 30 dicembre 1932, n. 1705 - che attribuivano all'INAM il diritto di rivalsa del costo delle prestazioni erogate ai lavoratori, i cui datori di lavoro non avevano tempestivamente ottemperato all'obbligo del versamento dei contributi (sostituite ora dall'art. 2 della legge 24 ottobre 1966, n. 934), non possono essere poste ad oggetto di un giudizio di legittimita' costituzionale, essendo prive di valore di legge. I contratti collettivi, anteriori al D.L.Lgt. 23 novembre 1944, n. 369, non avevano, infatti, valore di legge, ne' tale forza hanno acquistato in base all'art. 43 dello stesso decreto, che si e' limitato a mantenere alterata la loro originaria efficacia. Identica soluzione deve essere adottata per l'art. 36 del suddetto statuto della Cassa nazionale malattie degli addetti al commercio, trattandosi di norma statutaria di un ente pubblico; ne' il relativo atto di approvazione dell'autorita' governativa ha trasformato la relativa disposizione in una norma avente valore di legge.
Le disposizioni - contenute nell'art. 38, primo comma, del contratto collettivo nazionale 3 gennaio 1939, mantenuto in vigore dall'art. 43 del D.L.Lgt. 23 novembre 1944, n. 369, e nell'art. 36 dello statuto della Cassa naz. malattie per gli addetti al commercio, approvato con r.d. 30 dicembre 1932, n. 1705 - che attribuivano all'INAM il diritto di rivalsa del costo delle prestazioni erogate ai lavoratori, i cui datori di lavoro non avevano tempestivamente ottemperato all'obbligo del versamento dei contributi (sostituite ora dall'art. 2 della legge 24 ottobre 1966, n. 934), non possono essere poste ad oggetto di un giudizio di legittimita' costituzionale, essendo prive di valore di legge. I contratti collettivi, anteriori al D.L.Lgt. 23 novembre 1944, n. 369, non avevano, infatti, valore di legge, ne' tale forza hanno acquistato in base all'art. 43 dello stesso decreto, che si e' limitato a mantenere alterata la loro originaria efficacia. Identica soluzione deve essere adottata per l'art. 36 del suddetto statuto della Cassa nazionale malattie degli addetti al commercio, trattandosi di norma statutaria di un ente pubblico; ne' il relativo atto di approvazione dell'autorita' governativa ha trasformato la relativa disposizione in una norma avente valore di legge.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 23
Altri parametri e norme interposte