Sentenza 99/1969 (ECLI:IT:COST:1969:99)
Massima numero 3311
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore BENEDETTI
Udienza Pubblica del  22/05/1969;  Decisione del  22/05/1969
Deposito del 10/06/1969; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  3312  3313


Titolo
SENT. 99/69 A. RIFORMA FONDIARIA - D.P.R. 4 NOVEMBRE 1951, N. 1244 - ACCERTAMENTO CIRCA LA NATURA DEMANIALE DI UN TERRENO E CIRCA LA VALIDITA' DEI CONTRATTI ENFITEUTICI AD ESSO RELATIVI - RIENTRA NEL GIUDIZIO DI RILEVANZA - ACCERTAMENTO EFFETTUATO DAL GIUDICE A QUO CON SENTENZA NON DEFINITIVA E RICHIAMATO NELL'ORDINANZA DI RIMESSIONE - AMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE - IMPUGNABILITA' DELLA SENTENZA E DIVERSA DEFINITIVA DECISIONE SULLE QUESTIONI DI FATTO - ININFLUENZA - DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE "IN QUANTO" - EFFETTI.

Testo
L'accertamento circa la natura demaniale di un terreno soggetto a scorporo ai fini della riforma fondiaria e circa la validita' dei contratti enfiteutici ricadenti sul medesimo costituisce il presupposto indispensabile della questione di legittimita' costituzionale ed attiene a quel giudizio di rilevanza che e' di esclusiva competenza del giudice a quo. Deve pertanto ritenersi ritualmente introdotto secondo le regole dettate dall'art. 23, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87, il procedimento di legittimita' costituzionale di un decreto di scorporo in ordine al quale il giudice di merito abbia effettuato con sentenza non definitiva l'accertamento in questione richiamandolo poi nell'ordinanza di rinvio di pari data a fondamento del giudizio di rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di costituzionalita'. Dalla circostanza che avverso la sentenza non definitiva sia stato proposto ricorso per cassazione non puo' trarsi fondato motivo per sostenere l'inammissibilita' del giudizio incidentale di legittimita' costituzionale poiche', come piu' volte affermato proprio in ordine ai giudizi riguardanti le leggi-provvedimento, le pronunce della Corte sono indipendenti dallo svolgimento del giudizio principale e la dichiarazione di incostituzionalita' con la tipica formula "in quanto" costantemente in esse adoperata non preclude alle parti il diritto di proseguire, nell'ulteriore fase del giudizio di merito o nei successivi gradi, a discutere sulla fondatezza dei presupposti e quindi sulla rilevanza della questione di legittimita' costituzionale; ne' esclude che una differente definitiva decisione sulle questioni di fatto e di diritto che rappresentano il presupposto del sindacato di costituzionalita' produca come conseguenza l'inefficacia della sentenza della Corte. Cfr.: sent. 10/1959; 78/1961; 37/1968.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 76

Costituzione  art. 77

Altri parametri e norme interposte