Sentenza 99/1969 (ECLI:IT:COST:1969:99)
Massima numero 3312
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA - Redattore BENEDETTI
Udienza Pubblica del
22/05/1969; Decisione del
22/05/1969
Deposito del 10/06/1969; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 99/69 B. RIFORMA FONDIARIA - D.P.R. 4 NOVEMBRE 1951, N. 1244 - ESPROPRIAZIONE DI TERRENI DEMANIALI - VIOLAZIONE DELLA LEGGE DI DELEGAZIONE 12 MAGGIO 1950, N. 230, ART. 2 - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 99/69 B. RIFORMA FONDIARIA - D.P.R. 4 NOVEMBRE 1951, N. 1244 - ESPROPRIAZIONE DI TERRENI DEMANIALI - VIOLAZIONE DELLA LEGGE DI DELEGAZIONE 12 MAGGIO 1950, N. 230, ART. 2 - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
E' costituzionalmente illegittimo per eccesso dai limiti della delega contenuta nell'art. 2 della legge Sila 12 maggio 1950, n. 230, in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione, il D.P.R. 4 novembre 1951, n. 1244 in quanto ha disposto l'espropriazione ai fini della riforma fondiaria di un terreno del quale risultava essere enfiteuta un soggetto privato ma che in effetti faceva parte dei beni demaniali di due Comuni. Cfr.: sent. 78/1961; 37/1968.
E' costituzionalmente illegittimo per eccesso dai limiti della delega contenuta nell'art. 2 della legge Sila 12 maggio 1950, n. 230, in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione, il D.P.R. 4 novembre 1951, n. 1244 in quanto ha disposto l'espropriazione ai fini della riforma fondiaria di un terreno del quale risultava essere enfiteuta un soggetto privato ma che in effetti faceva parte dei beni demaniali di due Comuni. Cfr.: sent. 78/1961; 37/1968.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 77
Altri parametri e norme interposte