Parlamento - Immunità parlamentari - Opinioni espresse da un senatore per le quali è pendente processo penale - Deliberazione di insindacabilità adottata dal Senato della Repubblica - Conflitto di attribuzione promosso dalla Corte d'appello di Brescia - Requisiti soggettivo ed oggettivo per l'instaurazione del conflitto - Sussistenza - Ammissibilità del ricorso - Comunicazione e notificazione conseguenti.
È dichiarato ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge n. 87 del 1953, il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dalla Corte d'appello di Brescia in riferimento alla deliberazione del 10 gennaio 2017, con la quale il Senato della Repubblica ha affermato che le dichiarazioni rese dal senatore G.A., all'epoca dei fatti parlamentare europeo, costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricadono, pertanto, nella garanzia di insindacabilità di cui all'art. 68, primo comma, Cost. Sussistono i requisiti soggettivo e oggettivo per l'instaurazione del giudizio, in quanto, sotto il primo profilo, va riconosciuta la legittimazione dell'organo giurisdizionale ricorrente a promuovere il conflitto e quella del Senato della Repubblica ad esserne parte; sotto il secondo profilo, la ricorrente lamenta la lesione della propria sfera di attribuzione costituzionalmente garantita, in conseguenza dell'esercizio asseritamente illegittimo, per inesistenza dei relativi presupposti, del potere spettante al Senato della Repubblica di dichiarare, in pendenza del giudizio di primo grado, l'insindacabilità delle opinioni espresse da un membro di quel ramo del Parlamento. (Precedenti citati: ordinanze n. 155 del 2017, n. 139 del 2016, n. 286 del 2014, n. 161 del 2014, n. 150 del 2014 e n. 53 del 2014).
I singoli organi giurisdizionali sono legittimati a promuovere conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, in quanto competenti, in posizione di indipendenza costituzionalmente garantita, a dichiarare definitivamente, nell'esercizio delle funzioni attribuitegli, la volontà del potere cui appartengono. (Precedenti citati: ordinanze n. 155 del 2017, n. 139 del 2016, n. 286 del 2014 e n. 271 del 2014).
Il Senato della Repubblica è legittimato ad essere parte del conflitto tra poteri dello Stato, quale organo competente a dichiarare in modo definitivo la propria volontà in ordine all'applicazione dell'art. 68, primo comma, Cost. (Precedenti citati: ordinanze n. 155 del 2017, n. 139 del 2016, n. 271 del 2014 e n. 53 del 2014).