Sentenza 100/1969 (ECLI:IT:COST:1969:100)
Massima numero 3314
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore CHIARELLI
Udienza Pubblica del  22/05/1969;  Decisione del  22/05/1969
Deposito del 10/06/1969; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 100/69. IMPOSTE E TASSE - IMPOSTA DI FABBRICAZIONE SUI CEMENTI E SUGLI AGGLOMERATI CEMENTIZI - D.L. 24 NOVEMBRE 1954, N. 1069, ART. 14, SECONDO COMMA, CONVERTITO IN LEGGE 10 DICEMBRE 1954, N. 1159 - COSTITUISCE APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DEL SOLVE ET REPETE - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 24 E 113 DELLA COSTITUZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 14, secondo comma, del decreto legge 24 novembre 1954, n. 1069, convertito in legge 10 dicembre 1954, n. 1159 (istituzione di una imposta di fabbricazione sui cementi e sugli agglomerati cementizi) perche', contenendo una applicazione della regola "solve et repete", e' in contrasto con gli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione. (V. sent. n. 21/1961 e successive).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 113

Altri parametri e norme interposte