Ordinanza 101/1969 (ECLI:IT:COST:1969:101)
Massima numero 3315
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore OGGIONI
Udienza Pubblica del  22/05/1969;  Decisione del  22/05/1969
Deposito del 10/06/1969; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 101/69. ORDINANZA DEL GIUDICE A QUO - VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - INSUFFICIENZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.

Testo
Gli atti vanno restituiti al giudice a quo quando emerga la necessita' di acquisire elementi di fatto essenziali che interessano la questione proposta ai fini della dimostrazione della rilevanza, che e' di stretta competenza del giudice del merito. (Nella specie era stata sollevata questione incidentale di legittimita' costituzionale di un decreto di esproprio per riforma fondiaria emesso in attuazione dalla legge 21 ottobre 1950, n. 841, motivandosi l'impugnazione con la pretesa omissione delle detrazioni da operarsi ai fini della determinazione della superficie da espropriare, in conseguenza delle vendite che a suo tempo sarebbero state effettuate dall'espropriato ai sensi degli artt. 1 e 11 del D.L. 24 febbraio 1948, n. 114, sulla formazione della piccola proprieta' contadina, e 20 della citata legge n. 841 del 1950, ed essendosi peraltro il giudice a quo limitato a dare atto sia della sussistenza di elementi di prova contrastanti sull'allegato diritto dell'espropriato, sia della controversia comunque esistente fra le parti circa l'avvenuta considerazione o meno di alcune delle vendite stesse ai fini dell'esproprio, senza tuttavia pronunciarsi al riguardo).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte