Ordinanza 102/1969 (ECLI:IT:COST:1969:102)
Massima numero 3317
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore OGGIONI
Udienza Pubblica del  22/05/1969;  Decisione del  22/05/1969
Deposito del 10/06/1969; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  3316


Titolo
ORD. 102/69 B. CONTRATTI AGRARI - ENFITEUSI - LEGGE 22 LUGLIO 1966, N. 607 - DETERMINAZIONE DEL CAPITALE DI AFFRANCAZIONE - RIFERIMENTO AL REDDITO DOMINICALE - INCLUSIONE DEI FABBRICATI RURALI - QUESTIONE GIA' DECISA.

Testo
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale della legge 22 luglio 1966, n. 607, concernente norme in materia di enfiteusi e prestazioni fondiarie perpetue, sollevata in relazione agli artt. 42, secondo comma, e 3 della Costituzione per la pretesa discrepanza che si verificherebbe, sotto il primo profilo, tra la misura del capitale di affrancazione da determinarsi, a norma dell'art. 1 cit., in funzione esclusivamente del reddito dominicale, ed il reale valore del fondo su cui insistono fabbricati rurali, che sarebbero improduttivi di reddito dominicale e quindi esclusi dalla valutazione, e, sotto il secondo profilo, per la discriminazione che, a parita' di reddito dominicale, conseguirebbe da tale sistema di valutazione in danno dei proprieta dei fondi provvisti di fabbricati rurali. Con la sentenza n. 65 del 1957, la Corte ha gia' riconosciuto, infatti che anche i fabbricati rurali concorrono alla determinazione del reddito dominicale.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 41

Costituzione  art. 42

Costituzione  art. 44

Costituzione  art. 111

Costituzione  art. 113

Altri parametri e norme interposte