Sentenza 103/1969 (ECLI:IT:COST:1969:103)
Massima numero 3318
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore VERZI'
Udienza Pubblica del  19/06/1969;  Decisione del  19/06/1969
Deposito del 26/06/1969; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  3319  3320  3321


Titolo
SENT. 103/69 A. REGOLARIZZAZIONE DEL TITOLO DI PROPRIETA' IN FAVORE DELLA PICCOLA PROPRIETA' RURALE - PUBBLICITA' DEL RICORSO AL PRETORE - NOTIFICA LIMITATA A DETERMINATI SOGGETTI - DIVERSITA' DI TRATTAMENTO RAZIONALMENTE GIUSTIFICATA - PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
L'obbligo di notificare il ricorso presentato al pretore soltanto a coloro che nel ventennio antecedente hanno trascritto contro l'istante domanda giudiziale non perenta di rivendica della proprieta' o di altri diritti reali di godimento sul fondo e non anche a qualsiasi altro interessato ed, in particolare, a chi dal catasto risulti proprietario del fondo stesso, trova fondamento e logica spiegazione nel fatto che i primi hanno manifestato la volonta' di contrastare il diritto di chi vuole acquistare la proprieta' per usucapione, mentre cio' non puo' dirsi per quelle persone delle quali siano ignote l'esistenza e la pretesa. La trascrizione dell'atto di rivendica della proprieta', cioe', da' luogo ad una diversita' di situazioni, atta a giustificare razionalmente il trattamento differenziato.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 111

Altri parametri e norme interposte