Sentenza 103/1969 (ECLI:IT:COST:1969:103)
Massima numero 3319
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA - Redattore VERZI'
Udienza Pubblica del
19/06/1969; Decisione del
19/06/1969
Deposito del 26/06/1969; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 103/69 B. DIRITTO DI DIFESA - DISCIPLINA PARTICOLARE CHE RISPONDA ALLA SPECIALITA' ED ALLE FINALITA' DEL PROCEDIMENTO - LEGITTIMITA' - REGOLARIZZAZIONE DEL TITOLO DI PROPRIETA' IN FAVORE DELLA PICCOLA PROPRIETA' RURALE - NON VIOLA L'ART. 24 - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 103/69 B. DIRITTO DI DIFESA - DISCIPLINA PARTICOLARE CHE RISPONDA ALLA SPECIALITA' ED ALLE FINALITA' DEL PROCEDIMENTO - LEGITTIMITA' - REGOLARIZZAZIONE DEL TITOLO DI PROPRIETA' IN FAVORE DELLA PICCOLA PROPRIETA' RURALE - NON VIOLA L'ART. 24 - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
La possibilita' del diritto di difesa, non e' compromessa ne' dal sistema di pubblicita' (affissione del ricorso negli albi del Comune e della pretura, pubblicazione nel foglio degli annunzi legale della provincia), ne' dal termine perentorio (novanta giorni) stabilito per la opposizione al decreto del pretore. E' consentito, infatti, al legislatore di regolare il modo di esercizio del suddetto diritto con norme particolari che rispondano alla specialita' del procedimento ed alle finalita' che con esso si vogliono raggiungere. E la disciplina adottata risulta razionale e sufficiente, se si tengono nel debito conto siffatte finalita': instaurare per piccoli fondi - anche ai fini della effettiva possibilita' del ricorso al credito agrario - una procedura di facile attuazione e poco costosa, che consente di ottenere in breve tempo il riconoscimento del diritto di proprieta' acquistato in forza di un titolo idoneo, oppure per usucapione, sanando le irregolarita' di intestazioni catastali antiche e confuse. Sentenza della Corte costituzionale del 22 dicembre 1989.
La possibilita' del diritto di difesa, non e' compromessa ne' dal sistema di pubblicita' (affissione del ricorso negli albi del Comune e della pretura, pubblicazione nel foglio degli annunzi legale della provincia), ne' dal termine perentorio (novanta giorni) stabilito per la opposizione al decreto del pretore. E' consentito, infatti, al legislatore di regolare il modo di esercizio del suddetto diritto con norme particolari che rispondano alla specialita' del procedimento ed alle finalita' che con esso si vogliono raggiungere. E la disciplina adottata risulta razionale e sufficiente, se si tengono nel debito conto siffatte finalita': instaurare per piccoli fondi - anche ai fini della effettiva possibilita' del ricorso al credito agrario - una procedura di facile attuazione e poco costosa, che consente di ottenere in breve tempo il riconoscimento del diritto di proprieta' acquistato in forza di un titolo idoneo, oppure per usucapione, sanando le irregolarita' di intestazioni catastali antiche e confuse. Sentenza della Corte costituzionale del 22 dicembre 1989.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 111
Altri parametri e norme interposte