Sentenza 103/1969 (ECLI:IT:COST:1969:103)
Massima numero 3320
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore VERZI'
Udienza Pubblica del  19/06/1969;  Decisione del  19/06/1969
Deposito del 26/06/1969; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  3318  3319  3321


Titolo
SENT. 103/69 C. PROPRIETA' - REGOLARIZZAZIONE DEL TITOLO DI PROPRIETA' IN FAVORE DELLA PICCOLA PROPRIETA' RURALE - PUBBLICITA' DEL RICORSO AL PRETORE - DECRETO PRETORILE DI ACCOGLIMENTO DELL'ISTANZA - NATURA GIURISDIZIONALE - MOTIVAZIONE - MANCANZA DI DISPOSIZIONE ESPRESSA - IRRILEVANZA - DESUMIBILITA' DAI PRINCIPI GENERALI DELL'ORDINAMENTO GIURIDICO E DALL'ART. 111 DELLA COSTITUZIONE.

Testo
Anche se la legge non prescrive la motivazione per il decreto con il quale il pretore accoglie l'istanza, l'obbligo di motivare ben sussiste ugualmente, derivando dal fatto che nella specie trattasi di provvedimento giurisdizionale e, nel silenzio della legge, la norma deve essere interpretata nel senso conforme ai principi generali dell'ordinamento giuridico e al precetto dell'art. 111 della Costituzione.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 111

Altri parametri e norme interposte