Sentenza 104/1969 (ECLI:IT:COST:1969:104)
Massima numero 3322
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore ROCCHETTI
Udienza Pubblica del  19/06/1969;  Decisione del  19/06/1969
Deposito del 26/06/1969; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  3323  3324  3325  3326


Titolo
SENT. 104/69 A. LEGGE ED ATTI EQUIPARATI - ORDINAMENTO COSTITUZIONALE PROVVISORIO DELLO STATO - DECRETI LEGISLATIVI LUOGOTENENZIALI 25 GIUGNO 1944, N. 151, E 16 MARZO 1946, N. 98 - CONFERIMENTO AL GOVERNO DI POTERI LEGISLATIVI ECCEZIONALI E TEMPORANEI - PRESENTAZIONE DEGLI ATTI NORMATIVI AL PARLAMENTO PER LA RATIFICA - INQUADRAMENTO NEI PRINCIPI DELLA DELEGAZIONE LEGISLATIVA - ESCLUSIONE - DECRETO LEGISLATIVO 11 FEBBRAIO 1948, N. 50 - NON VIOLA GLI ARTT. 76 E 77 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
La facolta' di emanare provvedimenti legislativi aventi forza di legge, concessa al Governo con i decreti legislativi luogotenenziali 25 giugno 1944 n. 151 e 16 marzo 1946 n. 98, non puo' inquadrarsi nei principi della delega legislativa, dovendo essere considerata come attribuzione allo stesso Governo del potere di legiferare in sostituzione degli organi legislativi mancanti, e salvo ratifica da parte di essi dopo la loro intervenuta ricostituzione. Pertanto, non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale del decreto legislativo 11 febbraio 1948 n. 50, con riferimento agli artt. 76 e 77 Cost., in quanto tale decreto costituisce esercizio non di funzione legislativa delegata, ma dei poteri legislativi concessi al governo dai citati decr. legisl. luogot. n. 151 del 1944 e 98 del 1946. Cfr.: 46/1960; 85/1962; 27/1964 e 95/1964.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 76

Costituzione  art. 77

Altri parametri e norme interposte