Sentenza 104/1969 (ECLI:IT:COST:1969:104)
Massima numero 3323
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore ROCCHETTI
Udienza Pubblica del  19/06/1969;  Decisione del  19/06/1969
Deposito del 26/06/1969; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  3322  3324  3325  3326


Titolo
SENT. 104/69 B. LEGGE ED ATTI EQUIPARATI - ORDINAMENTO COSTITUZIONALE PROVVISORIO DELLO STATO - D.L.LGT. 16 MARZO 1946, N. 98, ART. 6 - PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI EMANATI DAL GOVERNO IN VIRTU' DEI POTERI CONFERITIGLI - PRESENTAZIONE ALLE CAMERE PER LA RATIFICA - TERMINE - NON SI RIFERISCE ALL'ATTIVITA' DEL PARLAMENTO - RATIFICA INTERVENUTA OLTRE IL TERMINE - IRRILEVANZA.

Testo
Il precetto dell'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946 n. 98, secondo cui i provvedimenti legislativi ivi indicati dovevano "essere sottoposti a ratifica del nuovo Parlamento entro un anno dalla sua entrata in funzione" ha come destinatario il Governo, non gia' il Parlamento: ne consegue che, ove il Governo abbia osservato quel precetto, presentando alle Camere per la ratifica il decreto legislativo 11 febbraio 1948 n. 50 prima della scadenza dell'anno dall'entrata in funzione del Parlamento repubblicano, e' irrilevante, ai fini del sindacato di legittimita' costituzionale, il fatto che la ratifica di tale decreto sia intervenuta soltanto con la legge n. 342 del 1953. Cfr.: 46/1960; 27/1964 e 95/1964.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 76

Costituzione  art. 77

Altri parametri e norme interposte