Sentenza 104/1969 (ECLI:IT:COST:1969:104)
Massima numero 3324
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore ROCCHETTI
Udienza Pubblica del  19/06/1969;  Decisione del  19/06/1969
Deposito del 26/06/1969; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  3322  3323  3325  3326


Titolo
SENT. 104/69 C. DOMICILIO - INVIOLABILITA' - OBBLIGO DI DENUNCIARE L'OSPITALITA' CONCESSA A STRANIERI O AD APOLIDI - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2 del D.L. 11 febbraio 1948 n. 50 con riferimento all'art. 14 della Costituzione, perche' l'obbligo posto a carico del cittadino di denunciare all'autorita' di P.S. l'ospitalita' concessa a stranieri o apolidi, anche se parenti od affini, non contrasta con la tutela costituzionale del domicilio, la quale si riferisce esclusivamente ad invasioni reali e non copre la sfera di quegli obblighi personali di informazione e comunicazione. anche se connessi all'uso del domicilio, imposti dalla legge al cittadino.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 14

Altri parametri e norme interposte