Sentenza 104/1969 (ECLI:IT:COST:1969:104)
Massima numero 3325
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA - Redattore ROCCHETTI
Udienza Pubblica del
19/06/1969; Decisione del
19/06/1969
Deposito del 26/06/1969; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 104/69 D. LIBERTA' PERSONALE - SITUAZIONI SOGGETTIVE DEI CITTADINI E DEGLI STRANIERI - EGUAGLIANZA - POSSIBILI DISPARITA' DI TRATTAMENTO - DISCREZIONALITA' LEGISLATIVA - LIMITE DELLA RAZIONALITA' - OBBLIGO DI DENUNCIARE L'OSPITALITA' CONCESSA A STRANIERI O AD APOLIDI - NON VIOLA L'ART. 3 DELLA COSTITUZIONE, IN RELAZIONE AGLI ARTT. 2 E 10 - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 104/69 D. LIBERTA' PERSONALE - SITUAZIONI SOGGETTIVE DEI CITTADINI E DEGLI STRANIERI - EGUAGLIANZA - POSSIBILI DISPARITA' DI TRATTAMENTO - DISCREZIONALITA' LEGISLATIVA - LIMITE DELLA RAZIONALITA' - OBBLIGO DI DENUNCIARE L'OSPITALITA' CONCESSA A STRANIERI O AD APOLIDI - NON VIOLA L'ART. 3 DELLA COSTITUZIONE, IN RELAZIONE AGLI ARTT. 2 E 10 - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Nel campo della titolarita' dei diritti di liberta', l'eguaglianza di situazioni soggettive tra cittadini e stranieri non esclude che, nelle situazioni concrete, possono presentarsi differenze di fatto che il legislatore puo' apprezzare e regolare nella sua discrezionalita', con il limite della razionalita' del suo apprezzamento. La differenza basilare, esistente in linea di fatto tra il cittadino e lo straniero, consiste nella circostanza che mentre il primo ha con lo Stato un rapporto di solito originario e comunque permanente, il secondo ne ha uno acquisito e temporaneo. Ne deriva che gli artt. 1 e 2 del D.L. 11 febbraio 1948 n. 50, i quali impongono, ai cittadini che alloggiano o ospitano uno straniero o un apolide, l'obbligo di comunicarne le generalita' all'autorita' di P.S., essendo fondati sulla necessita' razionale di poter raggiungere lo straniero ovunque egli si trovi, non sono in contrasto con il principio costituzionale di eguaglianza, interpretato anche in relazione agli artt. 2 e 10 della Costituzione. Cfr.: 120/1962.
Nel campo della titolarita' dei diritti di liberta', l'eguaglianza di situazioni soggettive tra cittadini e stranieri non esclude che, nelle situazioni concrete, possono presentarsi differenze di fatto che il legislatore puo' apprezzare e regolare nella sua discrezionalita', con il limite della razionalita' del suo apprezzamento. La differenza basilare, esistente in linea di fatto tra il cittadino e lo straniero, consiste nella circostanza che mentre il primo ha con lo Stato un rapporto di solito originario e comunque permanente, il secondo ne ha uno acquisito e temporaneo. Ne deriva che gli artt. 1 e 2 del D.L. 11 febbraio 1948 n. 50, i quali impongono, ai cittadini che alloggiano o ospitano uno straniero o un apolide, l'obbligo di comunicarne le generalita' all'autorita' di P.S., essendo fondati sulla necessita' razionale di poter raggiungere lo straniero ovunque egli si trovi, non sono in contrasto con il principio costituzionale di eguaglianza, interpretato anche in relazione agli artt. 2 e 10 della Costituzione. Cfr.: 120/1962.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 10
Altri parametri e norme interposte