Sentenza 104/1969 (ECLI:IT:COST:1969:104)
Massima numero 3326
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA - Redattore ROCCHETTI
Udienza Pubblica del
19/06/1969; Decisione del
19/06/1969
Deposito del 26/06/1969; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 104/69 E. DIRITTI DI LIBERTA' - OBBLIGO DI DENUNCIARE L'OSPITALITA' CONCESSA A STRANIERI O AD APOLIDI - NON VIOLA L'ART. 8 DELLA CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO - GIUSTIFICAZIONE SECONDO LE RAGIONI IVI CONTEMPLATE. (LEGGE 4 MAGGIO 1955, N. 848). DIRITTO ALLA RISERVATEZZA - CONTENUTO - RISPETTO DELLA VITA PRIVATA E FAMILIARE, DEL DOMICILIO E DELLA CORRISPONDENZA.
SENT. 104/69 E. DIRITTI DI LIBERTA' - OBBLIGO DI DENUNCIARE L'OSPITALITA' CONCESSA A STRANIERI O AD APOLIDI - NON VIOLA L'ART. 8 DELLA CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO - GIUSTIFICAZIONE SECONDO LE RAGIONI IVI CONTEMPLATE. (LEGGE 4 MAGGIO 1955, N. 848). DIRITTO ALLA RISERVATEZZA - CONTENUTO - RISPETTO DELLA VITA PRIVATA E FAMILIARE, DEL DOMICILIO E DELLA CORRISPONDENZA.
Testo
A prescindere dalla indagine sulla forza di resistenza delle norme della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, stipulata il 4 novembre 1950 e resa esecutiva in Italia con la legge 4 agosto 1955 n. 848, gli artt. 1 e 2 del D.L. 11 febbraio 1948 n. 50, i quali tendono ad accertare soltanto la notizia del luogo ove lo straniero si trovi, e cioe' ad averne in ogni momento il recapito, non violano il disposto dell'art. 8 della Convenzione stessa, perche' l'ingerenza dell'autorita' amministrativa, trova ampia giustificazione nelle molteplici ragioni contemplate dallo stesso articolo 8 e ritenute valide a giustificare quella ingerenza. Non sussiste pertanto, nella specie, la violazione del c.d. diritto alla riservatezza, in cui si compendia il diritto al rispetto della vita privata e familiare, del domicilio e della corrispondenza.
A prescindere dalla indagine sulla forza di resistenza delle norme della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, stipulata il 4 novembre 1950 e resa esecutiva in Italia con la legge 4 agosto 1955 n. 848, gli artt. 1 e 2 del D.L. 11 febbraio 1948 n. 50, i quali tendono ad accertare soltanto la notizia del luogo ove lo straniero si trovi, e cioe' ad averne in ogni momento il recapito, non violano il disposto dell'art. 8 della Convenzione stessa, perche' l'ingerenza dell'autorita' amministrativa, trova ampia giustificazione nelle molteplici ragioni contemplate dallo stesso articolo 8 e ritenute valide a giustificare quella ingerenza. Non sussiste pertanto, nella specie, la violazione del c.d. diritto alla riservatezza, in cui si compendia il diritto al rispetto della vita privata e familiare, del domicilio e della corrispondenza.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 10
Altri parametri e norme interposte
convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)
n. 0
art. 8
legge 04/05/1955
n. 848
art. 0