Sentenza 105/1969 (ECLI:IT:COST:1969:105)
Massima numero 3327
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore REALE N.
Udienza Pubblica del  19/06/1969;  Decisione del  19/06/1969
Deposito del 26/06/1969; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  3328


Titolo
SENT. 105/69 A. SINDACATI - ORGANIZZAZIONE SINDACALE ED AUTONOMIA COLLETTIVA - CATEGORIA PROFESSIONALE - APPLICABILITA' DEI CONTRATTI COLLETTIVI NEI CONFRONTI DEI NON ISCRITTI ALLE ASSOCIAZIONI SINDACALI - RILEVANZA GIURIDICA DELLA NOZIONE.

Testo
Nell'attuale ordinamento, che, a norma dell'art. 39 Cost., garantisce la liberta' e l'autonomia sindacale, le categorie professionali hanno rilevanza giuridica non gia' in base ad astratti concetti di classificazioni delle attivita' produttive o come qualificazioni settoriali dei lavoratori autoritativamente prestabilite secondo il sistema corporativo, ma in quanto costituiscono entita' economico-sociali risultanti dalla spontanea organizzazione sindacale e dalla autonomia collettiva. La nozione di categoria professionale, cosi' intesa, costituisce, quindi, una componente normativa del sistema, dalla quale non si possa prescindere ai fini di determinare la sfera di applicazione dei contratti collettivi resi efficaci, secondo lo spirito e le finalita' della legge 14 luglio 1959, n. 741, nei confronti di quanti, imprese e lavoratori, in difetto di iscrizione alle rispettive organizzazioni sindacali, e pur rientrando per l'attivita' espletata nella medesima categoria professionale indicata dal contratto collettivo, non avrebbe potuto invocarne l'attuazione in base alle norme di diritto comune.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 39  co. 1

Altri parametri e norme interposte