Sentenza 105/1969 (ECLI:IT:COST:1969:105)
Massima numero 3328
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA - Redattore REALE N.
Udienza Pubblica del
19/06/1969; Decisione del
19/06/1969
Deposito del 26/06/1969; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
3327
Titolo
SENT. 105/69 B. LAVORO - CONTRATTO COLLETTIVO - CRITERI DI APPLICAZIONE - APPARTENENZA ALLA CATEGORIA PROFESSIONALE - NOZIONE RIFERITA ALL'EFFETTIVA QUALIFICAZIONE ECONOMICA DELL'IMPRESA - RISOLVE EVENTUALI CONFLITTI TRA DIVERSE NORMATIVE COLLETTIVE APPLICABILI AD UN RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 105/69 B. LAVORO - CONTRATTO COLLETTIVO - CRITERI DI APPLICAZIONE - APPARTENENZA ALLA CATEGORIA PROFESSIONALE - NOZIONE RIFERITA ALL'EFFETTIVA QUALIFICAZIONE ECONOMICA DELL'IMPRESA - RISOLVE EVENTUALI CONFLITTI TRA DIVERSE NORMATIVE COLLETTIVE APPLICABILI AD UN RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
L'art. 2070 Cod. civ., nel primo comma, con la regola che "l'appartenenza alla categoria professionale, ai fini dell'applicazione del contratto collettivo, si determina secondo l'attivita' effettivamente esercitata dall'imprenditore", stabilisce che nell'effettiva qualificazione economica dell'impresa deve essere ricercato il criterio per determinare il contratto collettivo applicabile. Nel secondo comma, dichiarando applicabili, "ai rispettivi rapporti di lavoro le norme dei contratti collettivi corrispondenti alle singole attivita'", nel caso che l'imprenditore eserciti distinte attivita' aventi carattere autonomo, consente implicitamente all'interprete di adottare diversa soluzione, quando si tratti di attivita' connesse, dirette al raggiungimento di una stessa finalita' produttiva. Nel terzo comma, infine, detta norma stabilisce che, nell'ipotesi in cui il datore di lavoro esercita non professionalmente una attivita' organizzata, sono applicabili al rapporto individuale di lavoro le norme collegate alla effettiva natura dell'attivita' espletata. L'art. 2070 Cod. civ. risulta, pertanto, diretto a dirimere razionalmente gli eventuali conflitti tra diverse normative collettive, di cui sia invocata l'applicazione ad un rapporto individuale di lavoro, e non e' in contrasto col principio della liberta' ed autonomia sindacale garantito dall'art. 39, primo comma, della Costituzione, in quanto ha riferimento alla nozione di categoria professionale risultante dalla spontanea organizzazione sindacale e dall'autonomia collettiva.
L'art. 2070 Cod. civ., nel primo comma, con la regola che "l'appartenenza alla categoria professionale, ai fini dell'applicazione del contratto collettivo, si determina secondo l'attivita' effettivamente esercitata dall'imprenditore", stabilisce che nell'effettiva qualificazione economica dell'impresa deve essere ricercato il criterio per determinare il contratto collettivo applicabile. Nel secondo comma, dichiarando applicabili, "ai rispettivi rapporti di lavoro le norme dei contratti collettivi corrispondenti alle singole attivita'", nel caso che l'imprenditore eserciti distinte attivita' aventi carattere autonomo, consente implicitamente all'interprete di adottare diversa soluzione, quando si tratti di attivita' connesse, dirette al raggiungimento di una stessa finalita' produttiva. Nel terzo comma, infine, detta norma stabilisce che, nell'ipotesi in cui il datore di lavoro esercita non professionalmente una attivita' organizzata, sono applicabili al rapporto individuale di lavoro le norme collegate alla effettiva natura dell'attivita' espletata. L'art. 2070 Cod. civ. risulta, pertanto, diretto a dirimere razionalmente gli eventuali conflitti tra diverse normative collettive, di cui sia invocata l'applicazione ad un rapporto individuale di lavoro, e non e' in contrasto col principio della liberta' ed autonomia sindacale garantito dall'art. 39, primo comma, della Costituzione, in quanto ha riferimento alla nozione di categoria professionale risultante dalla spontanea organizzazione sindacale e dall'autonomia collettiva.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 39
co. 1
Altri parametri e norme interposte