Sentenza 106/1969 (ECLI:IT:COST:1969:106)
Massima numero 3329
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA - Redattore OGGIONI
Udienza Pubblica del
19/06/1969; Decisione del
19/06/1969
Deposito del 26/06/1969; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 106/69. RIFORMA FONDIARIA - DETERMINAZIONE DELLA QUOTA ESPROPRIABILE - RIFERIMENTO ALLE RISULTANZE DEL NUOVO CATASTO ANZICHE' A QUELLE DEL CATASTO VIGENTE ALLA DATA DEL 15 NOVEMBRE 1949 - ECCESSO DAI LIMITI DELLA DELEGA - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 106/69. RIFORMA FONDIARIA - DETERMINAZIONE DELLA QUOTA ESPROPRIABILE - RIFERIMENTO ALLE RISULTANZE DEL NUOVO CATASTO ANZICHE' A QUELLE DEL CATASTO VIGENTE ALLA DATA DEL 15 NOVEMBRE 1949 - ECCESSO DAI LIMITI DELLA DELEGA - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
A norma degli artt. 2 e 5 della legge 12 maggio 1950 n. 230, concernente provvedimenti per la colonizzazione della Sila e dei territori jonici contermini, la determinazione della quota da espropriare ai fini della riforma fondiaria non e' necessariamente vincolata al puntuale riferimento ai dati del catasto vigente nella zona al 15 novembre 1949, che non trova alcun riscontro nel testo della legge; onde la scelta del mezzo piu' idoneo per determinare la quantita' espropriabile, una volta accertata la condizione essenziale del superamento del limite di trecento ettari, resta affidata all'apprezzamento dell'Ente espropriante, al contrario di quanto dispone la successiva legge 21 ottobre 1950, n. 841, contenente norme per la espropriazione, bonifica, trasformazione e assegnazione di terre ai contadini, la quale ha ben diverso campo di applicazione. Ne' a cio' contraddice l'art. 7 della stessa legge n. 230 del 1950, secondo cui, per la commisurazione della indennita' di esproprio, valgono i criteri di stima adottati per l'applicazione dell'imposta straordinaria sul patrimonio, calcolabili sul reddito dominicale desunto dai dati catastali, trattandosi di norma che ha un particolare ed autonomo significato, strettamente connesso alle modalita' del calcolo dell'indennita' di esproprio. E' pertanto infondata la questione di legittimita' costituzionale dei DD.PP. di esproprio del 16 settembre 1951 numeri 994 e 995, sollevata in relazione agli artt. 76 e 77 della Costituzione, per avere l'Ente espropriante, ai fini della determinazione della superficie da espropriare, fatto riferimento alle risultanze del nuovo catasto in formazione anziche' a quelle del catasto vigente nella zona al 15 novembre 1949.
A norma degli artt. 2 e 5 della legge 12 maggio 1950 n. 230, concernente provvedimenti per la colonizzazione della Sila e dei territori jonici contermini, la determinazione della quota da espropriare ai fini della riforma fondiaria non e' necessariamente vincolata al puntuale riferimento ai dati del catasto vigente nella zona al 15 novembre 1949, che non trova alcun riscontro nel testo della legge; onde la scelta del mezzo piu' idoneo per determinare la quantita' espropriabile, una volta accertata la condizione essenziale del superamento del limite di trecento ettari, resta affidata all'apprezzamento dell'Ente espropriante, al contrario di quanto dispone la successiva legge 21 ottobre 1950, n. 841, contenente norme per la espropriazione, bonifica, trasformazione e assegnazione di terre ai contadini, la quale ha ben diverso campo di applicazione. Ne' a cio' contraddice l'art. 7 della stessa legge n. 230 del 1950, secondo cui, per la commisurazione della indennita' di esproprio, valgono i criteri di stima adottati per l'applicazione dell'imposta straordinaria sul patrimonio, calcolabili sul reddito dominicale desunto dai dati catastali, trattandosi di norma che ha un particolare ed autonomo significato, strettamente connesso alle modalita' del calcolo dell'indennita' di esproprio. E' pertanto infondata la questione di legittimita' costituzionale dei DD.PP. di esproprio del 16 settembre 1951 numeri 994 e 995, sollevata in relazione agli artt. 76 e 77 della Costituzione, per avere l'Ente espropriante, ai fini della determinazione della superficie da espropriare, fatto riferimento alle risultanze del nuovo catasto in formazione anziche' a quelle del catasto vigente nella zona al 15 novembre 1949.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 77
Altri parametri e norme interposte