Sentenza 107/1969 (ECLI:IT:COST:1969:107)
Massima numero 3330
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore CAPALOZZA
Udienza Pubblica del  19/06/1969;  Decisione del  19/06/1969
Deposito del 26/06/1969; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 107/69. IMPOSTE E TASSE - IMPOSTE DIRETTE - RISCOSSIONE - ESECUZIONE FORZATA SUI BENI MOBILI DOTALI DELLA MOGLIE DEL CONTRIBUENTE - AMMISSIONE DELL'OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE SUI BENI COSTITUITI IN DOTE ANTERIORMENTE AL SORGERE DEL DEBITO - ESCLUSIONE DELL'OPPOSIZIONE PER I BENI DOTALI COSTITUITI SUCCESSIVAMENTE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
L'art. 207, lett. b, del D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, che ammette l'opposizione all'esecuzione forzata sui beni mobili dotali della moglie del contribuente solo quando la costituzione in dote sia anteriore alla presentazione della dichiarazione annuale o alla notifica dell'accertamento di imposta, consentendo l'esenzione sui beni mobili dotali costituiti successivamente, non contrasta con il principio di eguaglianza, data la sostanziale diversita' dell'elemento temporale, assunto dal legislatore a base della distinzione al fine di tutelare la dote costituita in epoca non sospetta. Dato il carattere sostanziale, e non processuale della disposizione, non e' violato neppure il diritto della difesa. E' da escludere anche la violazione del principio sulla unita' familiare e sui diritti e doveri dei genitori di mantenere ed educare la prole, in quanto questi ultimi, attenendo ad una sfera piu' elevata, non possono essere collegati all'intangibilita' dei beni dotali, mentre l'unita' familiare non si consolida con la dote della quale, del resto, puo' essere chiesta la separazione ai sensi dell'art. 202 cod. civ.. Non e', infine, violato l'art. 42, secondo comma, Cost., che attribuisce alle leggi ordinarie la determinazione dei modi e dei limiti, di acquisto e di godimento della proprieta', per la cui disciplina il codice civile ai fini della tutela del credito, conferisce rilevanza alla localizzazione della cosa mobile.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3  co. 1

Costituzione  art. 24  co. 1

Costituzione  art. 29  co. 1

Costituzione  art. 30  co. 1

Costituzione  art. 42  co. 2

Altri parametri e norme interposte