Sentenza 108/1969 (ECLI:IT:COST:1969:108)
Massima numero 3331
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BRANCA  - Redattore TRIMARCHI
Udienza Pubblica del  19/06/1969;  Decisione del  19/06/1969
Deposito del 26/06/1969; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  3332


Titolo
SENT. 108/69 A. UFFICI PUBBLICI - ELEZIONI - REGIONE SICILIA - RISERVA DI LEGGE.

Testo
L'art. 51 della Costituzione non esclude che la Regione siciliana, giusta gli artt. 14, lett. o, e 15 dello Statuto, abbia potesta' legislativa primaria in materia di elettorato, ma riflette l'esigenza di carattere generale che la disciplina dei diritti elettorali, in quanto attinenti alle strutture essenziali di uno Stato a base democratica, sia dettata con norme destinate tendenzialmente ad operare su tutto il territorio della Repubblica. Pertanto la Regione, nell'esercizio della potesta' legislativa primaria in materia elettorale non puo' dettare norme, riguardo ai diritti suddetti, che comportino deroghe, non giustificate e non razionali, alla legislazione elettorale statale che sia conforme al dettato della Costituzione e delle leggi costituzionali.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 51

statuto regione Sicilia  art. 14

statuto regione Sicilia  art. 15

Altri parametri e norme interposte