Sentenza 147/1969 (ECLI:IT:COST:1969:147)
Massima numero 3433
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore BONIFACIO
Udienza Pubblica del  27/11/1969;  Decisione del  27/11/1969
Deposito del 03/12/1969; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  3429  3430  3431  3432  3434  3435  3436  3437  3438


Titolo
SENT. 147/69 E. FAMIGLIA - UNITA' FAMILIARE - COSTITUZIONE, ART. 29 - INTERPRETAZIONE - NECESSARIA PARITA' DEI CONIUGI - POTERI DEL LEGISLATORE - RAGIONI DI DIFFERENZIAZIONE DIVERSE DA QUELLE CONCERNENTI L'UNITA' DELLA FAMIGLIA - ESCLUSIONE.

Testo
L'art. 29 della Costituzione va interpretato nel senso che la disciplina giuridica del matrimonio deve contemplare - col solo limite della unita' della famiglia - eguali obblighi ed eguali diritti per l'uomo e per la donna. In generale e' percio' vietato al legislatore, nella regolamentazione dei rapporti tra i coniugi, dar rilievo a ragioni di differenziazione diverse da quelle concernenti la predetta unita', come quelle che si connettano alla supposta maggior gravita' della condotta infedele della moglie o al diverso atteggiamento della societa' di fronte all'infedelta' dell'uomo e della donna.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 29

Altri parametri e norme interposte