Sentenza 108/1969 (ECLI:IT:COST:1969:108)
Massima numero 3332
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BRANCA - Redattore TRIMARCHI
Udienza Pubblica del
19/06/1969; Decisione del
19/06/1969
Deposito del 26/06/1969; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
3331
Titolo
SENT. 108/69 B. REGIONE SICILIANA - POTESTA' LEGISLATIVA DELLA REGIONE IN MATERIA ELETTORALE - CONDIZIONI PER IL LEGITTIMO ESERCIZIO DI TALE POTESTA' RIGUARDO ALL'ELETTORATO PASSIVO - NORME SULL'INELEGGIBILITA' A CONSIGLIERE COMUNALE E PROVINCIALE - VIOLAZIONE DELL'ART. 51 COST.
SENT. 108/69 B. REGIONE SICILIANA - POTESTA' LEGISLATIVA DELLA REGIONE IN MATERIA ELETTORALE - CONDIZIONI PER IL LEGITTIMO ESERCIZIO DI TALE POTESTA' RIGUARDO ALL'ELETTORATO PASSIVO - NORME SULL'INELEGGIBILITA' A CONSIGLIERE COMUNALE E PROVINCIALE - VIOLAZIONE DELL'ART. 51 COST.
Testo
Nell'esercizio della sua potesta' legislativa primaria in materia elettorale (artt. 14, lett. o, e 15 Statuto regionale) per quanto riguarda l'elettorato passivo, la Regione siciliana, non potendo non rispettare il principio di eguaglianza sancito dall'art. 51 Cost., non e' in condizione di prevedere nuove o diverse cause di ineleggibilita', a consigliere comunale e a consigliere provinciale riguardo a determinate categorie di soggetti, se non in presenza di situazioni esclusive per la Sicilia, ovvero diverse da quelle proprie delle stesse categorie di soggetti nel restante territorio nazionale, ed in ogni caso per motivi adeguati e ragionevoli e finalizzati alla tutela di un interesse generale. Cio' non si verifica nella legge della Regione siciliana approvata il 30 aprile 1969 (recante "modifiche alle cause di ineleggibilita' a consigliere comunale e a consigliere provinciale"), che prevede l'ineleggibilita' a consigliere comunale dei dipendenti dell'amministrazione provinciale nella cui circoscrizione si trova il comune (art. 1) e l'ineleggibilita' a consigliere provinciale degli impiegati dei comuni rientrati nell'ambito della circoscrizione provinciale (art. 2). L'ordinamento amministrativo degli enti locali della Regione siciliana (D.L.P.Reg. 29 ottobre 1955, n. 6 e legge regionale 15 marzo 1963, n. 16), non mette infatti in evidenza rilevanti elementi di differenziazione che qualifichino la posizione dell'impiegato del comune rispetto alla provincia, e di quello della provincia rispetto al comune, che di questa faccia parte, in modo diverso nei confronti delle stesse situazioni esistenti nel rimanente territorio dello Stato. La suddetta legge va percio' dichiarata illegittima per violazione dell'art. 51 della Costituzione.
Nell'esercizio della sua potesta' legislativa primaria in materia elettorale (artt. 14, lett. o, e 15 Statuto regionale) per quanto riguarda l'elettorato passivo, la Regione siciliana, non potendo non rispettare il principio di eguaglianza sancito dall'art. 51 Cost., non e' in condizione di prevedere nuove o diverse cause di ineleggibilita', a consigliere comunale e a consigliere provinciale riguardo a determinate categorie di soggetti, se non in presenza di situazioni esclusive per la Sicilia, ovvero diverse da quelle proprie delle stesse categorie di soggetti nel restante territorio nazionale, ed in ogni caso per motivi adeguati e ragionevoli e finalizzati alla tutela di un interesse generale. Cio' non si verifica nella legge della Regione siciliana approvata il 30 aprile 1969 (recante "modifiche alle cause di ineleggibilita' a consigliere comunale e a consigliere provinciale"), che prevede l'ineleggibilita' a consigliere comunale dei dipendenti dell'amministrazione provinciale nella cui circoscrizione si trova il comune (art. 1) e l'ineleggibilita' a consigliere provinciale degli impiegati dei comuni rientrati nell'ambito della circoscrizione provinciale (art. 2). L'ordinamento amministrativo degli enti locali della Regione siciliana (D.L.P.Reg. 29 ottobre 1955, n. 6 e legge regionale 15 marzo 1963, n. 16), non mette infatti in evidenza rilevanti elementi di differenziazione che qualifichino la posizione dell'impiegato del comune rispetto alla provincia, e di quello della provincia rispetto al comune, che di questa faccia parte, in modo diverso nei confronti delle stesse situazioni esistenti nel rimanente territorio dello Stato. La suddetta legge va percio' dichiarata illegittima per violazione dell'art. 51 della Costituzione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 51
Altri parametri e norme interposte