Ordinanza 84/2020 (ECLI:IT:COST:2020:84)
Massima numero 43339
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente CARTABIA - Redattore PETITTI
Udienza Pubblica del
24/03/2020; Decisione del
24/03/2020
Deposito del 24/04/2020; Pubblicazione in G. U. 29/04/2020
Massime associate alla pronuncia:
43340
Titolo
Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato - Atto introduttivo - Utilizzazione da parte degli organi giurisdizionali della forma dell'ordinanza - Sussistenza degli estremi sostanziali di un valido ricorso - Idoneità alla instaurazione del giudizio.
Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato - Atto introduttivo - Utilizzazione da parte degli organi giurisdizionali della forma dell'ordinanza - Sussistenza degli estremi sostanziali di un valido ricorso - Idoneità alla instaurazione del giudizio.
Testo
Non osta all'ammissibilità del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato la forma di ordinanza dell'atto di promovimento, in quanto il nomen juris non è decisivo, se l'atto possiede i requisiti sostanziali di un valido ricorso, con l'indicazione delle ragioni del conflitto e la richiesta di un regolamento delle attribuzioni costituzionali. (Nel caso di specie, il ricorso per conflitto era stato promosso - dal Tribunale della Spezia, in funzione di giudice dell'esecuzione civile, nei confronti dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale della Liguria - in relazione all'avviso da quest'ultima pubblicato per la vendita di alcuni immobili di proprietà dell'esecutato ente privato, già pignorati e poi attinti da confisca). (Precedenti citati: sentenze n. 452 del 2006, n. 315 del 2006, n. 193 del 2005, n. 298 del 2004 e n. 10 del 2000; ordinanze n. 155 del 2017, n. 139 del 2016, n. 91 del 2016, n. 138 del 2015, n. 137 del 2015, n. 271 del 2014 e n. 161 del 2014).
Non osta all'ammissibilità del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato la forma di ordinanza dell'atto di promovimento, in quanto il nomen juris non è decisivo, se l'atto possiede i requisiti sostanziali di un valido ricorso, con l'indicazione delle ragioni del conflitto e la richiesta di un regolamento delle attribuzioni costituzionali. (Nel caso di specie, il ricorso per conflitto era stato promosso - dal Tribunale della Spezia, in funzione di giudice dell'esecuzione civile, nei confronti dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale della Liguria - in relazione all'avviso da quest'ultima pubblicato per la vendita di alcuni immobili di proprietà dell'esecutato ente privato, già pignorati e poi attinti da confisca). (Precedenti citati: sentenze n. 452 del 2006, n. 315 del 2006, n. 193 del 2005, n. 298 del 2004 e n. 10 del 2000; ordinanze n. 155 del 2017, n. 139 del 2016, n. 91 del 2016, n. 138 del 2015, n. 137 del 2015, n. 271 del 2014 e n. 161 del 2014).
Atti oggetto del giudizio
29/07/2019
n. 7068
art.
co.
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte