Sentenza 109/1969 (ECLI:IT:COST:1969:109)
Massima numero 3333
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente BRANCA - Redattore REALE N.
Udienza Pubblica del
19/06/1969; Decisione del
19/06/1969
Deposito del 26/06/1969; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 109/69. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA STATO E REGIONE (GIUDIZIO PER) - SOPRAVVENUTO ANNULLAMENTO EX TUNC DELL'ATTO IMPUGNATO - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE.
SENT. 109/69. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA STATO E REGIONE (GIUDIZIO PER) - SOPRAVVENUTO ANNULLAMENTO EX TUNC DELL'ATTO IMPUGNATO - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE.
Testo
Nei giudizi per conflitto di attribuzione fra Stato e Regione la Corte costituzionale deve dichiarare, con sentenza, cessata la materia del contendere, nel caso di sopravvenuto annullamento "ex tunc", dell'atto in relazione al quale era stato proposto il conflitto. In questo caso viene infatti a cessare la situazione di contrasto che aveva dato occasione alla controversia e viene, in conseguenza, meno l'interesse, nel soggetto legittimato a ricorrere, ad ottenere una pronuncia sull'appartenenza del potere.
Nei giudizi per conflitto di attribuzione fra Stato e Regione la Corte costituzionale deve dichiarare, con sentenza, cessata la materia del contendere, nel caso di sopravvenuto annullamento "ex tunc", dell'atto in relazione al quale era stato proposto il conflitto. In questo caso viene infatti a cessare la situazione di contrasto che aveva dato occasione alla controversia e viene, in conseguenza, meno l'interesse, nel soggetto legittimato a ricorrere, ad ottenere una pronuncia sull'appartenenza del potere.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte