Ordinanza 111/1969 (ECLI:IT:COST:1969:111)
Massima numero 3335
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA - Redattore BONIFACIO
Udienza Pubblica del
19/06/1969; Decisione del
19/06/1969
Deposito del 26/06/1969; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 111/69. FAMIGLIA - SEPARAZIONE PERSONALE PER COLPA DI UNO DEI CONIUGI - RAPPORTI PATRIMONIALI - CODICE CIVILE, ART. 156, PRIMO COMMA - NON VIOLA GLI ARTT. 3 E 29 DELLA COSTITUZIONE - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
ORD. 111/69. FAMIGLIA - SEPARAZIONE PERSONALE PER COLPA DI UNO DEI CONIUGI - RAPPORTI PATRIMONIALI - CODICE CIVILE, ART. 156, PRIMO COMMA - NON VIOLA GLI ARTT. 3 E 29 DELLA COSTITUZIONE - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Testo
Essendo gia' stata respinta, con sentenza n. 45 del 1969, la eccezione di incostituzionalita' sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 29 della Costituzione, nei confronti dell'art. 156, primo comma, del codice civile, nella parte in cui disciplina l'ipotesi di separazione personale per colpa di uno dei coniugi, a causa della disparita' di trattamento determinata dal fatto che il marito separato dalla moglie per colpa di questa ha diritto al mantenimento solo nel caso di suo bisogno, mentre la moglie separata dal marito per colpa di quest'ultimo ha diritto al mantenimento anche quando disponga di propri mezzi economici, deve essere quindi dichiarata manifestamente infondata, non sussistendo, ne' risultando proposti motivi che possano indurre ad una diversa decisione, la questione proposta, riguardo alla medesima disposizione, con l'ordinanza del Tribunale di La Spezia 13 novembre 1968, pubblicata nella Gazz. Uff. n. 66 del 12.3.1969.
Essendo gia' stata respinta, con sentenza n. 45 del 1969, la eccezione di incostituzionalita' sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 29 della Costituzione, nei confronti dell'art. 156, primo comma, del codice civile, nella parte in cui disciplina l'ipotesi di separazione personale per colpa di uno dei coniugi, a causa della disparita' di trattamento determinata dal fatto che il marito separato dalla moglie per colpa di questa ha diritto al mantenimento solo nel caso di suo bisogno, mentre la moglie separata dal marito per colpa di quest'ultimo ha diritto al mantenimento anche quando disponga di propri mezzi economici, deve essere quindi dichiarata manifestamente infondata, non sussistendo, ne' risultando proposti motivi che possano indurre ad una diversa decisione, la questione proposta, riguardo alla medesima disposizione, con l'ordinanza del Tribunale di La Spezia 13 novembre 1968, pubblicata nella Gazz. Uff. n. 66 del 12.3.1969.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 29
Altri parametri e norme interposte