Ordinanza 113/1969 (ECLI:IT:COST:1969:113)
Massima numero 3337
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente BRANCA - Redattore FRAGALI
Udienza Pubblica del
30/06/1969; Decisione del
30/06/1969
Deposito del 01/07/1969; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 113/69. ISTANZA DI SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DELL'ATTO IMPUGNATO - INSUSSISTENZA DELL'ATTO IMPUGNATO - RIGETTO.
ORD. 113/69. ISTANZA DI SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DELL'ATTO IMPUGNATO - INSUSSISTENZA DELL'ATTO IMPUGNATO - RIGETTO.
Testo
In un giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e Regione, l'istanza di sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato puo' essere accolta solo se sussistono gravi ragioni.
In un giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e Regione, l'istanza di sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato puo' essere accolta solo se sussistono gravi ragioni.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 40
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
n. 0
art. 28