Sentenza 115/1969 (ECLI:IT:COST:1969:115)
Massima numero 3339
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA - Redattore DE MARCO
Udienza Pubblica del
30/06/1969; Decisione del
30/06/1969
Deposito del 08/07/1969; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
3340
Titolo
SENT. 115/69 A. ENERGIA ELETTRICA - NAZIONALIZZAZIONE - TRASFERIMENTO ALL'ENEL DELLE IMPRESE ESERCENTI LE INDUSTRIE ELETTRICHE E NORME RELATIVE AGLI INDENNIZZI DA CORRISPONDERE - DISTINZIONE DI TRE CATEGORIE DI SOGGETTI AVENTI DIRITTO AD INDENNIZZO - CARATTERE OBIETTIVO DEL CRITERIO - TRATTAMENTO UNIFORME NELLA LIQUIDAZIONE DELL'INDENNIZZO - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 115/69 A. ENERGIA ELETTRICA - NAZIONALIZZAZIONE - TRASFERIMENTO ALL'ENEL DELLE IMPRESE ESERCENTI LE INDUSTRIE ELETTRICHE E NORME RELATIVE AGLI INDENNIZZI DA CORRISPONDERE - DISTINZIONE DI TRE CATEGORIE DI SOGGETTI AVENTI DIRITTO AD INDENNIZZO - CARATTERE OBIETTIVO DEL CRITERIO - TRATTAMENTO UNIFORME NELLA LIQUIDAZIONE DELL'INDENNIZZO - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Non viola il principio di eguaglianza, proclamato dall'art. 3 della Costituzione, il sistema normativo contenuto nell'art. 5 della legge 6 dicembre 1962, 1643, sulla nazionalizzazione delle imprese elettriche, e nell'art. 2 del D.P.R. 25 febbraio 1963, n. 138, in quanto il legislatore, distinti con criteri obiettivi, che non lasciano alcun margine di dubbio (giacche' ne riflettono le caratteristiche giuridiche ed organiche) in tre categorie i soggetti aventi diritto ad indennizzo, ha avuto cura di adottare un criterio di liquidazione dell'indennizzo che, sia pure con opportuni adattamenti, assicura, nei limiti del possibile, un trattamento uniforme alle tre suddette categorie di soggetti.
Non viola il principio di eguaglianza, proclamato dall'art. 3 della Costituzione, il sistema normativo contenuto nell'art. 5 della legge 6 dicembre 1962, 1643, sulla nazionalizzazione delle imprese elettriche, e nell'art. 2 del D.P.R. 25 febbraio 1963, n. 138, in quanto il legislatore, distinti con criteri obiettivi, che non lasciano alcun margine di dubbio (giacche' ne riflettono le caratteristiche giuridiche ed organiche) in tre categorie i soggetti aventi diritto ad indennizzo, ha avuto cura di adottare un criterio di liquidazione dell'indennizzo che, sia pure con opportuni adattamenti, assicura, nei limiti del possibile, un trattamento uniforme alle tre suddette categorie di soggetti.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte