Sentenza 115/1969 (ECLI:IT:COST:1969:115)
Massima numero 3340
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA - Redattore DE MARCO
Udienza Pubblica del
30/06/1969; Decisione del
30/06/1969
Deposito del 08/07/1969; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
3339
Titolo
SENT. 115/69 B. INDENNIZZO - CRITERI DI DETERMINAZIONE - CRITERI DI VALUTAZIONE - IMPOSSIBILITA' DI RISPECCHIARE INTEGRALMENTE IL VALORE DEL SINGOLO BENE ESPROPRIATO - TRASFERIMENTO ALL'E.N.E.L. DI IMPRESE ELETTRICHE - SISTEMA DI LIQUIDAZIONE DELL'INDENNIZZO - NON VIOLA L'ART. 42, TERZO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE
SENT. 115/69 B. INDENNIZZO - CRITERI DI DETERMINAZIONE - CRITERI DI VALUTAZIONE - IMPOSSIBILITA' DI RISPECCHIARE INTEGRALMENTE IL VALORE DEL SINGOLO BENE ESPROPRIATO - TRASFERIMENTO ALL'E.N.E.L. DI IMPRESE ELETTRICHE - SISTEMA DI LIQUIDAZIONE DELL'INDENNIZZO - NON VIOLA L'ART. 42, TERZO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE
Testo
In conformita' con il precetto costituzionale contenuto nel terzo comma dell'art. 42 della Costituzione l'indennizzo per l'espropriazione della proprieta' privata deve essere effettivo e non meramente simbolico, ma e' chiaro che, specie quando ci si trova di fronte ad espropriazioni di vasta portata e che riguardano numerosi soggetti, il legislatore debba fare ricorso a criteri di valutazione generali ed obiettivi, dai quali esula, bensi', ogni discrezionalita', ma che, per la stessa loro natura non possono condurre a rispecchiare, in ogni caso, integralmente il valore del bene espropriato. Posto cio', non puo' dirsi in contrasto con la citata norma costituzionale il sistema di liquidazione dell'indennizzo previsto dall'art. 5, n. 2 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla nazionalizzazione delle imprese elettriche, basato come e' sulle risultanze dei bilanci e delle scritture contabili al 31 dicembre 1960, integrato dal coefficiente di rettificazione previsto dall'art. 2 del D.P.R. 25 febbraio 1963, n. 138.
In conformita' con il precetto costituzionale contenuto nel terzo comma dell'art. 42 della Costituzione l'indennizzo per l'espropriazione della proprieta' privata deve essere effettivo e non meramente simbolico, ma e' chiaro che, specie quando ci si trova di fronte ad espropriazioni di vasta portata e che riguardano numerosi soggetti, il legislatore debba fare ricorso a criteri di valutazione generali ed obiettivi, dai quali esula, bensi', ogni discrezionalita', ma che, per la stessa loro natura non possono condurre a rispecchiare, in ogni caso, integralmente il valore del bene espropriato. Posto cio', non puo' dirsi in contrasto con la citata norma costituzionale il sistema di liquidazione dell'indennizzo previsto dall'art. 5, n. 2 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla nazionalizzazione delle imprese elettriche, basato come e' sulle risultanze dei bilanci e delle scritture contabili al 31 dicembre 1960, integrato dal coefficiente di rettificazione previsto dall'art. 2 del D.P.R. 25 febbraio 1963, n. 138.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 42
co. 3
Altri parametri e norme interposte