Sentenza 116/1969 (ECLI:IT:COST:1969:116)
Massima numero 3341
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA - Redattore TRIMARCHI
Udienza Pubblica del
30/06/1969; Decisione del
30/06/1969
Deposito del 08/07/1969; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 116/69 A. AZIONE PER CONSEGUIRE DALL'I.N.A.I.L. LA RENDITA PER INABILITA' PERMANENTE - TERMINE DI PRESCRIZIONE - OPERATIVITA' ANCHE NEL CASO IN CUI IN PENDENZA DI ESSO L'INABILITA' NON ABBIA RIDOTTO L'ATTITUDINE AL LAVORO IN MISURA SUPERIORE AL MINIMO INDENNIZZABILE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE CONSEGUENZIALE.
SENT. 116/69 A. AZIONE PER CONSEGUIRE DALL'I.N.A.I.L. LA RENDITA PER INABILITA' PERMANENTE - TERMINE DI PRESCRIZIONE - OPERATIVITA' ANCHE NEL CASO IN CUI IN PENDENZA DI ESSO L'INABILITA' NON ABBIA RIDOTTO L'ATTITUDINE AL LAVORO IN MISURA SUPERIORE AL MINIMO INDENNIZZABILE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE CONSEGUENZIALE.
Testo
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 67, comma primo del R.D. 17 agosto 1935, n. 1765 (disposizioni per l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali) nella parte in cui dispone che l'azione per conseguire dall'INAIL la rendita per inabilita' permanente si prescrive col decorso del termine ivi previsto anche nel caso in cui entro lo stesso termine tale inabilita' non abbia ridotto l'attitudine al lavoro in misura superiore al minimo indennizzabile. In applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e' illegittimo l'art. 16, comma primo, della legge 19 gennaio 1963, n. 15 (modifiche e integrazioni al R.D. 17 agosto 1935, n. 1765) e l'art. 112, comma primo, del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (T.U. delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali).
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 67, comma primo del R.D. 17 agosto 1935, n. 1765 (disposizioni per l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali) nella parte in cui dispone che l'azione per conseguire dall'INAIL la rendita per inabilita' permanente si prescrive col decorso del termine ivi previsto anche nel caso in cui entro lo stesso termine tale inabilita' non abbia ridotto l'attitudine al lavoro in misura superiore al minimo indennizzabile. In applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e' illegittimo l'art. 16, comma primo, della legge 19 gennaio 1963, n. 15 (modifiche e integrazioni al R.D. 17 agosto 1935, n. 1765) e l'art. 112, comma primo, del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (T.U. delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 38
co. 2
Altri parametri e norme interposte