Sentenza 116/1969 (ECLI:IT:COST:1969:116)
Massima numero 3342
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore TRIMARCHI
Udienza Pubblica del  30/06/1969;  Decisione del  30/06/1969
Deposito del 08/07/1969; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  3341  3343


Titolo
SENT. 116/69 B. AZIONE PER CONSEGUIRE DALL'INAIL LA RENDITA PER INABILITA' PERMANENTE - TERMINE DI PRESCRIZIONE - DECORRENZA DALLA DATA DI MANIFESTAZIONE DELLA MALATTIA - APPLICAZIONE ANCHE NELLA IPOTESI IN CUI IL GRADO MINIMO DI INABILITA' PERMANENTE INDENNIZZABILE SI DETERMINI IN UN MOMENTO SUCCESSIVO A TALE DATA - VIOLAZIONE DEL DIRITTO GARANTITO AI LAVORATORI DALL'ART. 38, SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
L'art. 67, primo comma, R.D. 17 agosto 1935, n. 1765, il quale dispone che "l'azione per conseguire le prestazioni stabilite nel presente decreto si prescrive nel termine di un anno dal giorno... della manifestazione della malattia professionale", si riferisce a tutte le ipotesi di prima liquidazione della rendita per inabilita' permanente conseguente a malattia professionale, ed anche al caso di revisione della rendita gia' liquidata. Pertanto anche quando il grado minimo di inabilita' permanente indennizzabile si determini in un momento successivo alla data di manifestazione della malattia, il termine prescrizionale decorre egualmente da quest'ultima data. Da cio' deriva che il cit. art. 67 e' in contrasto con l'art. 38 Cost.. Infatti, nell'ambito dell'ipotesi prospettata, il diritto dei lavoratori a che siano effettivamente garantiti mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di malattia, trova un rilevante ed ingiustificato limite nella disciplina dettata dal ripetuto art. 67, atteso che, sia pure in quella specifica ipotesi, si verifica la prescrizione del diritto.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 38  co. 2

Altri parametri e norme interposte