Sentenza 116/1969 (ECLI:IT:COST:1969:116)
Massima numero 3343
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA - Redattore TRIMARCHI
Udienza Pubblica del
30/06/1969; Decisione del
30/06/1969
Deposito del 08/07/1969; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 116/69 C. ASSISTENZA E PREVIDENZA - INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI - AZIONE PER CONSEGUIRE DALL'I.N.A.I.L. LA RENDITA PER INABILITA' PERMANENTE - TERMINE DI PRESCRIZIONE - OPERATIVITA' ANCHE NEL CASO IN CUI IN PENDENZA DI ESSO L'INABILITA' NON ABBIA RIDOTTO L'ATTITUDINE AL LAVORO IN MISURA SUPERIORE AL MINIMO INDENNIZZABILE - ESERCIZIO DEL DIRITTO ALLA RENDITA - EQUIPARAZIONE DEI MODI E DEI TERMINI PREVISTI PER LA REVISIONE IN CASO DI AGGRAVAMENTO.
SENT. 116/69 C. ASSISTENZA E PREVIDENZA - INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI - AZIONE PER CONSEGUIRE DALL'I.N.A.I.L. LA RENDITA PER INABILITA' PERMANENTE - TERMINE DI PRESCRIZIONE - OPERATIVITA' ANCHE NEL CASO IN CUI IN PENDENZA DI ESSO L'INABILITA' NON ABBIA RIDOTTO L'ATTITUDINE AL LAVORO IN MISURA SUPERIORE AL MINIMO INDENNIZZABILE - ESERCIZIO DEL DIRITTO ALLA RENDITA - EQUIPARAZIONE DEI MODI E DEI TERMINI PREVISTI PER LA REVISIONE IN CASO DI AGGRAVAMENTO.
Testo
Dalla dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 67, comma primo, del R.D. 17 agosto 1939, n. 1765, nella parte in cui dispone che l'azione per conseguire dall'INAIL la rendita per inabilita' permanente si prescrive col decorso del termine ivi previsto anche nel caso in cui entro lo stesso termine tale inabilita' non abbia ridotto l'attitudine al lavoro in misura superiore al minimo indennizzabile, discende che, verificandosi in concreto un fatto capace di rientrare in quella previsione normativa, il diritto alla rendita puo' essere fatto valere nei modi e nei termini previsti per la revisione. Di questa ci si puo' servire non solo nel caso di modifica da apportare ad un precedente provvedimento emesso dall'istituto, ma anche nel caso di costituzione della rendita e cioe' di prima liquidazione della stessa, dovendosi considerare come posti sullo stesso piano e l'aggravamento dei postumi ed il raggiungimento del grado minimo indennizzabile.
Dalla dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 67, comma primo, del R.D. 17 agosto 1939, n. 1765, nella parte in cui dispone che l'azione per conseguire dall'INAIL la rendita per inabilita' permanente si prescrive col decorso del termine ivi previsto anche nel caso in cui entro lo stesso termine tale inabilita' non abbia ridotto l'attitudine al lavoro in misura superiore al minimo indennizzabile, discende che, verificandosi in concreto un fatto capace di rientrare in quella previsione normativa, il diritto alla rendita puo' essere fatto valere nei modi e nei termini previsti per la revisione. Di questa ci si puo' servire non solo nel caso di modifica da apportare ad un precedente provvedimento emesso dall'istituto, ma anche nel caso di costituzione della rendita e cioe' di prima liquidazione della stessa, dovendosi considerare come posti sullo stesso piano e l'aggravamento dei postumi ed il raggiungimento del grado minimo indennizzabile.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 38
co. 2
Altri parametri e norme interposte