Sentenza 117/1969 (ECLI:IT:COST:1969:117)
Massima numero 3344
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore BENEDETTI
Udienza Pubblica del  30/06/1969;  Decisione del  30/06/1969
Deposito del 08/07/1969; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 117/69. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ABIGEATO - CONFERIMENTO AL GOVERNO DELLA FACOLTA' DI ADOTTARE SPECIALI REGOLAMENTI E DI COMMINARE CONFISCHE E PENE - VIOLAZIONE DELLA RISERVA DI LEGGE IN MATERIA PENALE - FATTISPECIE - LEGGE ANTERIORE ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA COSTITUZIONE - DIFETTO ASSOLUTO DI RILEVANZA - SENTENZA DI INAMMISSIBILITA'. LEGGI - LEGGE ANTERIORE ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA COSTITUZIONE - AUTORIZZAZIONE ALL'EMANAZIONE DI UN REGOLAMENTO - DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA' DELLA LEGGE - INCIDENZA SULLA LEGITTIMITA' DI ATTI EMANATI NELL'ESERCIZIO DEL POTERE DA ESSA CONFERITO - ESCLUSIONE.

Testo
Va dichiarata inammissibile, perche' manifestamente irrilevante, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3, n. 3 della legge 2 agosto 1897, n. 382 che conferiva al governo "la facolta' di provvedere con speciali regolamenti alla repressione dell'abigeato, del pascolo abusivo e dei danneggiamenti alle proprieta' private con facolta' di comminare le pene stabilite dagli artt. 424 e 426 del codice penale" in riferimento all'art. 25, comma secondo, della Costituzione, fondata sul rilievo che la norma impugnata avrebbe violato il principio della riserva di legge in materia penale per aver lasciato ampi poteri al Governo sia in ordine alla configurazione dei singoli reati, sia in ordine alla scelta e determinazione delle pene che avrebbero dovuto essere comminate dalle norme regolamentari emanate. Quand'anche la Corte ritenesse fondata tale questione, la dichiarazione d'illegittimita' costituzionale della norma autorizzativa non spiegherebbe alcun effetto sulla validita' delle norme penali contenute nel regolamento approvato con R.D. 14 luglio 1898, n. 404 emanato in forza della citata legge di delega, della cui trasgressione il giudice di merito e' chiamato a decidere. L'efficacia di tale dichiarazione non potrebbe invero retroagire oltre l'1 gennaio 1948, data nella quale la norma autorizzativa sarebbe divenuta incompatibile col principio della riserva di legge sancito dall'art. 25, ma nessuna incidenza avrebbe sulla validita' di atti che siano stati emanati - e tale e' il caso del regolamento n. 404 del 1898 - nell'esercizio del potere conferito dalla norma medesima in epoca anteriore all'entrata in vigore della Costituzione. Cfr.: sent. n. 73/1968.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 25  co. 2

Altri parametri e norme interposte