Sentenza 118/1969 (ECLI:IT:COST:1969:118)
Massima numero 3348
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA - Redattore FRAGALI
Udienza Pubblica del
30/06/1969; Decisione del
30/06/1969
Deposito del 08/07/1969; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 118/69 D. SOLIDARIETA' TRIBUTARIA - RICORSO DI UN CONDEBITORE - INTERRUZIONE DELLA PRESCRIZIONE NEI CONFRONTI DI TUTTI I SOGGETTI DEL RAPPORTO D'IMPOSTA - NON VIOLA IL DIRITTO DI DIFESA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 118/69 D. SOLIDARIETA' TRIBUTARIA - RICORSO DI UN CONDEBITORE - INTERRUZIONE DELLA PRESCRIZIONE NEI CONFRONTI DI TUTTI I SOGGETTI DEL RAPPORTO D'IMPOSTA - NON VIOLA IL DIRITTO DI DIFESA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
L'art. 141 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3269, il quale stabilisce che nell'ipotesi di piu' condebitori solidali, il ricorso di uno di costoro interrompe la prescrizione nei confronti di tutti i soggetti del rapporto d'imposta, e percio' consente che il procedimento si svolga tra l'Amministrazione finanziaria ed uno soltanto dei coobbligati stessi, non viola il diritto di difesa, perche' il modo di essere e il modo di operare della prescrizione, del quale l'interruzione e' una delle manifestazioni, attiene alla vicenda estintiva del diritto soggettivo, quindi alla sorte di una situazione caratteristicamente materiale, non alla tutela giurisdizionale: la prescrizione infatti, prima che l'azione, estingue il diritto soggettivo (art. 2934 primo comma); fa perdere cioe' al diritto soggettivo la sua forza sul terreno della sua sostanza, non su quello della sua protezione processuale. E questa Corte ha deciso che la garanzia della difesa e della tutela giurisdizionale prende in considerazione i diritti soggettivi nella configurazione e nei limiti che ad essi derivano della legge sostanziale; di modo che quella garanzia trova confini nel contenuto del diritto al quale serve e si modella sui concreti lineamenti che il diritto riceve dall'ordinamento. Cfr.: sentt. 57/1962, 42/1964 e 111/1964, 30/1965.
L'art. 141 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3269, il quale stabilisce che nell'ipotesi di piu' condebitori solidali, il ricorso di uno di costoro interrompe la prescrizione nei confronti di tutti i soggetti del rapporto d'imposta, e percio' consente che il procedimento si svolga tra l'Amministrazione finanziaria ed uno soltanto dei coobbligati stessi, non viola il diritto di difesa, perche' il modo di essere e il modo di operare della prescrizione, del quale l'interruzione e' una delle manifestazioni, attiene alla vicenda estintiva del diritto soggettivo, quindi alla sorte di una situazione caratteristicamente materiale, non alla tutela giurisdizionale: la prescrizione infatti, prima che l'azione, estingue il diritto soggettivo (art. 2934 primo comma); fa perdere cioe' al diritto soggettivo la sua forza sul terreno della sua sostanza, non su quello della sua protezione processuale. E questa Corte ha deciso che la garanzia della difesa e della tutela giurisdizionale prende in considerazione i diritti soggettivi nella configurazione e nei limiti che ad essi derivano della legge sostanziale; di modo che quella garanzia trova confini nel contenuto del diritto al quale serve e si modella sui concreti lineamenti che il diritto riceve dall'ordinamento. Cfr.: sentt. 57/1962, 42/1964 e 111/1964, 30/1965.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
co. 1
Altri parametri e norme interposte