Sentenza 119/1969 (ECLI:IT:COST:1969:119)
Massima numero 3349
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore ROCCHETTI
Udienza Pubblica del  30/06/1969;  Decisione del  30/06/1969
Deposito del 08/07/1969; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  3350  3351


Titolo
SENT. 119/69 A. PROCESSO PENALE - GIUDIZIO PER DECRETO - COD. PROC. PEN., ART. 510 - GIUDIZIO CONSEGUENTE ALL'OPPOSIZIONE - STRUTTURA PROPRIA DI UN GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - CONDANNA ALLE SPESE - APPLICAZIONE DELL'ART. 488 DEL COD. PROC. PENALE.

Testo
A prescindere dalle teorie prospettate in dottrina sulla natura giuridica della opposizione a decreto penale, risulta dalle disposizioni del codice di procedura penale, relative alla struttura del giudizio di opposizione, che esso si articola come un giudizio di primo grado: ne consegue che debbano essere applicate al giudizio di opposizione tutte le regole proprie dei giudizi di primo grado, compresa quella sulla condanna alle spese, che, ai sensi dell'art. 488, comma primo, c.p.p., consegue in ogni caso alla condanna dell'imputato. Cfr.: sent. n. 170/1963; 27/1966.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte