Sentenza 119/1969 (ECLI:IT:COST:1969:119)
Massima numero 3350
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore ROCCHETTI
Udienza Pubblica del  30/06/1969;  Decisione del  30/06/1969
Deposito del 08/07/1969; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  3349  3351


Titolo
SENT. 119/69 B. PROCESSO PENALE - GIUDIZIO PER DECRETO - COD. PROC. PEN., ART. 510 - GIUDIZIO CONSEGUENTE ALL'OPPOSIZIONE - SPESE DEL GIUDIZIO A CARICO DELL'OPPONENTE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Con riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 510, secondo comma, ultima parte del cod. proc. pen., che pone a carico dell'opponente le spese del giudizio di opposizione anche quando la sentenza, che conclude quel giudizio con la condanna dell'imputato, contenga statuizioni per lui piu' favorevoli, e' infondata, in quanto il giudizio sulla situazione di equivalenza va effettuato raffrontando il citato disposto dell'art. 510 con l'art. 488, comma primo, cod. proc. pen., che riguarda il giudizio di primo grado e non gia' con l'art. 213, comma primo, c.p.p., che invece attiene al giudizio di impugnazione.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte