Sentenza 119/1969 (ECLI:IT:COST:1969:119)
Massima numero 3351
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore ROCCHETTI
Udienza Pubblica del  30/06/1969;  Decisione del  30/06/1969
Deposito del 08/07/1969; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  3349  3350


Titolo
SENT. 119/69 C. PROCESSO PENALE - GIUDIZIO PER DECRETO - COD. PROC. PEN., ART. 510 - GIUDIZIO CONSEGUENTE ALL'OPPOSIZIONE - SPESE DEL GIUDIZIO A CARICO DELL'OPPONENTE - VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
A parte il rilievo, pur assorbente, che il giudizio di opposizione a decreto penale e' strutturato nel codice vigente come un giudizio di primo grado, l'art. 510, secondo comma, ultima parte, del codice di procedura penale, non e' in contrasto con l'art. 24 Cost., in quanto la previsione della condanna alle spese, da parte dell'opponente a decreto penale, non costituisce una forma di coercizione che gli renda oltre modo gravoso l'esercizio del diritto di difesa: difatti, la modestia degli oneri, derivanti dalle spese processuali del giudizio di opposizione, non puo' incidere sulle decisioni dell'opponente, piu' di quanto cio' non accada in ogni altro tipo di giudizio.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte