Sentenza 85/2020 (ECLI:IT:COST:2020:85)
Massima numero 43536
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CARTABIA - Redattore DE PRETIS
Udienza Pubblica del
22/04/2020; Decisione del
22/04/2020
Deposito del 07/05/2020; Pubblicazione in G. U. 13/05/2020
Titolo
Appalti pubblici - Procedure di affidamento - Partecipazione dell'impresa mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) successivamente ammessa a concordato preventivo con continuità aziendale - Oneri documentali - Denunciata disparità di trattamento e violazione della libertà d'impresa - Difetto di rilevanza - Inammissibilità delle relative questioni.
Appalti pubblici - Procedure di affidamento - Partecipazione dell'impresa mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) successivamente ammessa a concordato preventivo con continuità aziendale - Oneri documentali - Denunciata disparità di trattamento e violazione della libertà d'impresa - Difetto di rilevanza - Inammissibilità delle relative questioni.
Testo
Sono inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal TAR Lazio in riferimento agli artt. 3 e 41 Cost., dell'art. 186-bis quinto comma, del r.d. n. 267 del 1942 (legge fallimentare), come introdotto dall'art. 33, comma 1, lett. h), del d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. nella legge n. 134 del 2012. La disposizione censurata, in tema di oneri documentali gravanti sull'impresa in concordato che intenda partecipare alla gara, non deve necessariamente essere applicata per definire i giudizi a quibus, in base alla prospettazione fornita dal rimettente. Pertanto, l'oggetto del giudizio va individuato nel combinato disposto dell'art. 38, comma 1, lett. a) e del solo sesto comma dell'indicato art. 186-bis, nella parte in cui esclude dalle gare l'impresa in concordato di continuità mandataria di un raggruppamento temporaneo d'impresa (RTI).
Sono inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal TAR Lazio in riferimento agli artt. 3 e 41 Cost., dell'art. 186-bis quinto comma, del r.d. n. 267 del 1942 (legge fallimentare), come introdotto dall'art. 33, comma 1, lett. h), del d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. nella legge n. 134 del 2012. La disposizione censurata, in tema di oneri documentali gravanti sull'impresa in concordato che intenda partecipare alla gara, non deve necessariamente essere applicata per definire i giudizi a quibus, in base alla prospettazione fornita dal rimettente. Pertanto, l'oggetto del giudizio va individuato nel combinato disposto dell'art. 38, comma 1, lett. a) e del solo sesto comma dell'indicato art. 186-bis, nella parte in cui esclude dalle gare l'impresa in concordato di continuità mandataria di un raggruppamento temporaneo d'impresa (RTI).
Atti oggetto del giudizio
regio decreto
16/03/1942
n. 267
art. 186
co. 5
decreto-legge
22/06/2012
n. 83
art. 33
co. 1
legge
07/08/2012
n. 134
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 41
Altri parametri e norme interposte