Sentenza 192/2024 (ECLI:IT:COST:2024:192)
Massima numero 46531
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BARBERA  - Redattore PITRUZZELLA
Udienza Pubblica del  14/11/2024;  Decisione del  14/11/2024
Deposito del 03/12/2024; Pubblicazione in G. U. 04/12/2024
Massime associate alla pronuncia:  46479  46480  46481  46482  46483  46484  46485  46486  46487  46488  46489  46490  46491  46492  46493  46494  46495  46496  46497  46498  46499  46500  46501  46502  46503  46504  46505  46506  46507  46508  46509  46510  46511  46512  46513  46514  46515  46516  46517  46518  46519  46520  46521  46522  46523  46524  46525  46526  46527  46528  46529  46530  46532  46533  46534  46535  46536  46537


Titolo
Regioni - Regioni a statuto ordinario - Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata - Determinazione dei criteri per l'individuazione dei beni, delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative per l'esercizio delle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia - Attribuzione all'intesa di cui alla legge n. 86 del 2024, anziché alla Commissione paritetica - Ricorso della Regione autonoma Sardegna - Lamentata violazione delle competenze statutarie - Insussistenza - Non fondatezza della questione. (Classif. 215015).

Testo

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dalla Regione autonoma Sardegna in riferimento agli artt. 5, 119, primo comma e 120, secondo comma, Cost. e al principio di leale collaborazione, dell’art. 8, comma 1, della legge n. 86 del 2024 che, in tema di autonomia differenziata, regolamenta i compiti e la composizione della Commissione paritetica Stato-Regione-Autonomie locali, affidandole i compiti di monitoraggio finanziario. La disposizione impugnata regola una funzione di monitoraggio riguardante una singola regione “differenziata”, mentre la legge n. 86 del 2024 detta diverse norme volte a evitare un impatto finanziario negativo delle leggi di differenziazione sulle altre regioni: non può dirsi, dunque, costituzionalmente necessario affidare il monitoraggio finanziario alla Conferenza unificata. È poi da rilevare che la norma impugnata non adotta in via esclusiva il “metodo bilaterale”, perché, da un lato, la Commissione paritetica comprende anche un rappresentante dell’ANCI e un rappresentante dell’UPI, dall’altro si prevede che essa fornisca alla Conferenza unificata adeguata informativa sugli esiti del monitoraggio annuale relativo ai costi delle funzioni differenziate.



Atti oggetto del giudizio

legge  26/06/2024  n. 86  art. 8  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 5

Costituzione  art. 119  co. 1

Costituzione  art. 120  co. 2

Altri parametri e norme interposte