Regioni - Regioni a statuto ordinario - Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata - Determinazione dei criteri per l'individuazione dei beni, delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative per l'esercizio delle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia - Attribuzione all'intesa di cui alla legge n. 86 del 2024, anziché alla Commissione paritetica - Ricorso della Regione autonoma Sardegna - Lamentata violazione delle competenze statutarie - Insussistenza - Non fondatezza della questione. (Classif. 215015).
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dalla Regione autonoma Sardegna in riferimento agli artt. 5, 119, primo comma e 120, secondo comma, Cost. e al principio di leale collaborazione, dell’art. 8, comma 1, della legge n. 86 del 2024 che, in tema di autonomia differenziata, regolamenta i compiti e la composizione della Commissione paritetica Stato-Regione-Autonomie locali, affidandole i compiti di monitoraggio finanziario. La disposizione impugnata regola una funzione di monitoraggio riguardante una singola regione “differenziata”, mentre la legge n. 86 del 2024 detta diverse norme volte a evitare un impatto finanziario negativo delle leggi di differenziazione sulle altre regioni: non può dirsi, dunque, costituzionalmente necessario affidare il monitoraggio finanziario alla Conferenza unificata. È poi da rilevare che la norma impugnata non adotta in via esclusiva il “metodo bilaterale”, perché, da un lato, la Commissione paritetica comprende anche un rappresentante dell’ANCI e un rappresentante dell’UPI, dall’altro si prevede che essa fornisca alla Conferenza unificata adeguata informativa sugli esiti del monitoraggio annuale relativo ai costi delle funzioni differenziate.