Sentenza 120/1969 (ECLI:IT:COST:1969:120)
Massima numero 3353
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BRANCA  - Redattore ROCCHETTI
Udienza Pubblica del  30/06/1969;  Decisione del  30/06/1969
Deposito del 08/07/1969; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  3352  3354  3355


Titolo
SENT. 120/69 B. REGIONE SICILIANA - AGRICOLTURA - LEGGE 11 GIUGNO 1969 - PROVVEDIMENTI PER L'INTERVENTO NEL SETTORE AGRICOLO ALIMENTARE - INOSSERVANZA DELL'ONERE DI COMUNICAZIONE PREVISTO DALL'ART. 93 DEL TRATTATO ISTITUTIVO DELLE COMUNITA' EUROPEE - VIOLAZIONE DI OBBLIGO INTERNAZIONALE ASSUNTO DALLO STATO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
E' costituzionalmente illegittima la legge regionale siciliana, recante "provvedimenti per l'intervento nel settore agricolo alimentare", approvata dall'Assemblea regionale l'11 giugno 1969, senza osservare l'onere di comunicazione dei "progetti diretti ad istituire o modificare aiuti" previsto dall'art. 93, paragrafo terzo, del Trattato istitutivo delle Comunita' europee, poiche' la violazione della procedura, contemplata nel citato art. 93, si risolve in motivo di illegittimita' costituzionale, sotto il profilo della violazione di un obbligo internazionale assunto dallo Stato. Vedi anche: sent. 49/1963.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

trattato cee    n. 0  art. 0  

legge  14/10/1957  n. 1203  art. 0