Sentenza 120/1969 (ECLI:IT:COST:1969:120)
Massima numero 3355
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BRANCA  - Redattore ROCCHETTI
Udienza Pubblica del  30/06/1969;  Decisione del  30/06/1969
Deposito del 08/07/1969; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  3352  3353  3354


Titolo
SENT. 120/69 D. REGIONE SICILIANA - AGRICOLTURA - LEGGE 11 GIUGNO 1969 - PROVVEDIMENTI PER L'INTERVENTO NEL SETTORE AGRICOLO ALIMENTARE - INOSSERVANZA DELL'ONERE DI COMUNICAZIONE PREVISTO DALL'ART. 93 DEL TRATTATO ISTITUTIVO DELLE COMUNITA' EUROPEE - INTERVENTO GIA' EFFETTUATO PER MEZZO DI ORGANISMI REGIONALI - IRRILEVANZA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
La circostanza che la Regione sia gia' intervenuta a sostegno dei prezzi del mercato ortofrutticolo, a mezzo degli organismi regionali ESPI e SACOS, non ha alcuna rilevanza ai fini della legittimita' costituzionale della legge, in quanto il fatto compiuto non puo' servire sul piano del diritto a legittimarne l'attivita' esplicata in violazione della procedura prevista dall'art. 93, paragrafo terzo, del Trattato di Roma.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

trattato cee    n. 0  art. 93  

legge  14/10/1957  n. 1203  art. 0